Data: 15/02/2019 18:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, contenuto nel dlgs. n. 14/2019, che entrer� in vigore in modalit� scaglionata. Il decreto legislativo attua la legge delega n. 155/2017, riformando organicamente la disciplina delle procedure concorsuali, grazie a misure finalizzate a compiere una diagnosi precoce della situazione di difficolt� dell'impresa. Le novit� pi� rilevanti riguardano la disciplina del sovraindebitamento, l'estensione dell'obbligo di nomina degli organi di controllo e l'istituto dell'allerta.

Ratio della riforma della crisi d'impresa

[Torna su]

Finalit� della riforma � considerare la crisi d'impresa in un'ottica diversa, non come un evento da risolvere, ma da prevenire ed evitare, attraverso l'istituto dell'allerta.

Entrata in vigore

[Torna su]

Il decreto non entrer� in vigore in un'unica volta, ma in modalit� scaglionata, cos� come sancito dall'art. 389 del testo.

Dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore le disposizioni che disciplinano i seguenti aspetti:

  • istituzione dell'albo dei curatori, commissari giudiziale o liquidatori;
  • competenza per la regolazione della crisi o dell'insolvenza in base al luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali;
  • amministrazione straordinaria;
  • certificazione dei debiti contributivi, tributari e premi assicurativi;
  • modalit� organizzative dell'impresa e delle societ�;
  • responsabilit� degli amministratori;
  • nomina degli organi di controllo;
  • garanzie per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

Dal 15 agosto 2020 invece entreranno in vigore le disposizioni:

  • sulle misure di allerta;
  • sul sovraindebitamento,
  • sul consumatore e le imprese di piccole dimensioni.

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda la disciplina transitoria, il decreto all'art. 390 dispone che "Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1 (ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto), pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonch� le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonch� della legge 27 gennaio 2012, n. 3."

Codice crisi e insolvenza: le principali novit�

[Torna su]

Leggendo il testo del decreto risulta che le novit� pi� importi del codice della crisi e dell'insolvenza riguardano:

Istituto dell'allerta

L'allerta ha lo scopo di rilevare la crisi fin dalla sua nascita, grazie alle segnalazioni a cui sono tenuti i soggetti qualificati (Inps, Agenzia delle Entrate, organi di controllo interni), che avranno anche il compito di sollecitare l'immediata soluzione o l'intervento dei soggetti abilitati delle Camere di Commercio.

Organi di controllo

Abbiamo visto che gli organi di controllo rivestiranno un ruolo molto importante nella fase di emersione della crisi. A questi il codice della crisi dedica diverse disposizioni, che modificano diversi articoli del codice civile. L'abbassamento dei parametri previsti per la nomina obbligatoria costringer� molti soggetti ad adeguarsi.

Sovraindebitamento

Il codice definisce il sovraindebitamento come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza." In queste situazioni � prevista l'esdebitazione (cancellazione del debito) senza utilit�, con lo scopo di liberare il debitore dai pagamenti e aiutarlo a rientrare nel mercato.

Nuove procedure

  • Il codice introduce il concordato preventivo di gruppo, che con una sola procedura affronta crisi di diverse societ�.
  • C'� poi la liquidazione giudiziale, ovvero un unico modello processuale per accertare le crisi di tutti i tipi di debitori.
  • Infine la liquidazione coatta amministrativa applicabile solo a determinate imprese.
Leggi anche:
- Il Codice della crisi e dell'insolvenza
- Approvato il Codice della crisi e dell'insolvenza


Tutte le notizie