Data: 18/02/2019 20:00:00 - Autore: Floriana Baldino
Dott.ssa Floriana Baldino - In attuazione alla legge n. 155/2017, � stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 38 del 14.02.2019, il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lgs. 14 del 12/01/2019). Alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo sono destinate ad entrare immediatamente in vigore, altre, o meglio quasi tutto il decreto, entreranno in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione in G.U..
Anche tutto ci� che riguarda il debitore incapiente, entrer� in vigore tra 18 mesi.

Leggi Codice della crisi e dell'insolvenza: riforma in Gazzetta

Vediamo le importanti novit� e cosa cambia nel sovraindebitamento:

Il debitore incapiente

Ex art. 283, "Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

Questa � una delle pi� importanti novit�.

Nella "vecchia" legge, n. 3/2012, non era infatti prevista la figura del debitore incapiente, e quindi l'utilit� della norma sull'esdebitazione totale, per questi soggetti, era notevolmente compromessa.

Se il debitore non possedeva nulla, non poteva accedere alla procedura di esdebitazione.

Numerose erano le "rigidit�" della normativa precedente, e sicuramente non era prevista alcuna possibilit�, per il debitore "totalmente incapiente", di liberarsi da tutti i debiti e ripartire da zero.

In sostanza non aveva alcuna prospettiva per un pieno reinserimento sociale.

Ma chi � il debitore totalmente incapiente?

� sicuramente il sovraindebitato che non ha beni mobili o immobili da sottoporre a liquidazione volontaria al fine di ottenere l'esdebitazione totale, e sicuramente il debitore incapiente � anche chi non poteva e non pu� inserire nel piano alcun altro reddito in garanzia se non il suo personale.

Il nuovo codice prevede invece che se non ho nulla, posso comunque accedere alla procedura di esdebitazione, sempre che sia un soggetto "meritevole".

Come per la vecchia legge, e questo per ovvie ragioni, � previsto anche in questa legge che si possa accedere alla procedura solo ove non vi siano stati atti in frode al creditore.

Ogni quanti anni posso accedere alla procedura dell'esdebitazione totale come debitore incapiente?

Anche sotto questo aspetto, il codice della crisi e dell'insolvenza introduce un'importante novit�.

La legge 3/2012 prevedeva all'art. 7 comma 2 (requisiti di ammissibilit�): "La proposta non � ammissibile quando il debitore, anche consumatore: b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo che si poteva riproporre".

Diversamente invece il nuovo testo prevede che: "il debitore incapiente puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta".

Ma vi � di pi�. Nei successivi 4 anni, � previsto nella legge che il debitore "deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".

Quindi chi intendeva fare il furbo vedr� revocati i benefici della procedura di esdebitazione concessa, senza che abbia pi� alcuna possibilit� di accedere ad una nuova procedura.

La cessione del quinto rientra nella procedura di composizione della crisi?

L'art. 65 sancisce che: "La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4".

Alla vecchia legge, legge 3/2012, era stata data una interpretazione restrittiva in merito alla cessione del quinto dello stipendio.

Al riguardo occorre riportarsi ad alcune sentenze, tra le tante ricordiamo la sentenza del Tribunale di Pescara (decreto del 16.2.2017, Est. Capezzera) in cui si legge che ove la l. 3/2012 faccia riferimento alla situazione debitoria, richiama "qualunque obbligazione che faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validit� ed efficacia ovvero ad un contratto non pi� in essere perch� ad es. risolto ecc., a cui il predetto non � in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non pu� quindi trovare alcuna applicabilit�, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio".

La questione era ancora molto controversa, infatti arrivano dal Tribunale di Siracusa e di Pistoia dei provvedimenti di omologa che hanno invece revocato i finanziamenti fatti con cessione del quinto e delega di pagamento.

Nel nuovo codice invece � espressamente prevista la falcidiabilit� anche di queste tipologie di finanziamenti.

D'altro canto lo scopo della legge 3/2012 � quella di offrire una seconda opportunit� al debitore, e avrebbe dovuto esser letta sempre con il favor debitoris.

Quali sono i costi della procedura?

Questa � un'altra importante novit� dell'attuale legge.

L'art. 283 c.6 "debitore incapiente" prevede che "I compensi dell'OCC sono ridotti della met�".

Questo era un altro problema che impediva a debitori totalmente incapienti, l'accesso alla procedura da sovraindebitamento.

La domanda pi� frequente era: "Se non ho soldi come faccio a pagare il gestore della crisi?".

Prima la legge dava ampia libert� di scelta, agli organismi di composizione della crisi, in merito agli acconti che il sovraindebitato doveva versare al fine di avviare la procedura.

Ora la legge ha previsto per il debitore incapiente che i compensi dell'organismo siano ridotti della met�.


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