Data: 17/02/2019 14:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Certificato di nascita, sentenze o atti notarili di matrimonio rilasciati dal proprio stato d'origine, da adesso dovranno essere accettati come autentici dalle autorità in loco, senza che sia necessario apporre sui medesimi documenti alcun timbro di autenticazione.

Documenti validi in tutta l'UE

A stabilirlo, è il regolamento Ue n. 1191 del 6 luglio 2016 per promuovere la libera circolazione dei cittadini, semplificando i requisiti dei certificati (che ha modificato un altro regolamento, il n. 1024/2012).

Da ora le norme potranno avere effetti in tutti gli stati europei.

Bruxelles, come riporta Italiaoggi, stima in 17 mln i cittadini Ue che vivono fuori dal loro paese d'origine; di questi 2 mln sono pendolari giornalieri transfrontalieri.

Oggetto della norma i documenti rilasciati da un organo giurisdizionale o da un ufficiale giudiziario; i documenti amministrativi; gli atti notarili; i certificati ufficiali redatti su documenti privati e i documenti diplomatici e consolari.

Grazie alla normativa viene meno l'obbligo per i cittadini Ue di fornire copia dei documenti autenticata e una loro traduzione asseverata.

Moduli standard nell'Eurozona

Ci sarà, per questo scopo, un modulo standard, valido in tutti gli stati Ue, disponibile con tutte le lingue dell'Unione, da esibire alle autorità del posto che possa servire come traduzione dei certificati redatti nel paese d'origine; il modulo potrà essere allegato ai documenti pubblici per evitare ogni eventuale obbligo di traduzione.

Non soltanto. Perché il regolamento 1191/2016 introduce una tutela contro le frodi. Nel caso in cui vi siano dubbi fondati sull'autenticità di un documento, l'autorità del posto potrà verificarla con quella che lo ha emesso attraverso una piattaforma web già operativa: il sistema di informazione del mercato interno (Imi).


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