Data: 18/02/2019 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con l'ordinanza n. 4523/2019 (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione ha eccezionalmente "riabilitato" una decisione del giudice a quo che, nel confermare l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, aveva deciso in base al criterio, non pi� attuale, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La motivazione di una simile riabilitazione si rintraccia nella circostanza che il giudice a quo ha seguito un percorso argomentativo "bilanciato", guardando con prudenza al criterio del tenore di vita ed evitandone ogni forzatura, decidendo in sintonia con quanto stabilito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite in materia (n. 18287/2018) che hanno rivendicato la natura composita del giudizio di accertamento del diritto alla percezione dell'assegno.

La Corte d'appello aveva provveduto a liquidare l'assegno divorzile in favore della signora confermando, come gi� il primo giudice, anche nella determinazione del quantum, l'assunto che non potesse dubitarsi del diritto in capo alla donna a godere dell'assegno, essendo processualmente certo che la stessa non gode di alcun reddito e "ancor meno gode di un reddito adeguato a tenore di vita (molto elevato in ragione delle potenzialit� economiche del coniuge) tenuto durante il matrimonio".
Nel dettaglio, i giudici avevano messo in luce le condizioni personali della resistente, prossima a compiere i 60 anni di et�, disoccupata, priva di fonti di reddito alternative e con remote possibilit� di inserirsi nel mondo del lavoro.
Una conclusione che, in Cassazione, viene contestata dall'ex marito in quanto la Corte territoriale, nel confermare l'entit� dell'assegno, si sarebbe appellata a un criterio smentito dalla recente sentenza n. 11504/2017.
Questa, sostiene il ricorrente, avrebbe abbandonato il parametro del pregresso tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio per adottare quale "nuovo e differente parametro" quello impostato sul "raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente", cui rapportare il giudizio sull'adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e sulla possibilit�/impossibilit� per ragioni oggettive dello stesso dli procurarseli.

Il nuovo orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite

Secondo gli Ermellini, tuttavia, nonostante l'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte d'Appello appaia superato, gli esiti a cui � pervenuto il decidente del grado appaiono coerenti e in linea con il pi� recente pensiero espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 18287/2018.

Per approfondimenti: Divorzio: il punto sull'assegno dopo le Sezioni Unite

Il Supremo Consesso, rivisitando funditus la questione proprio a seguito dell'ampio clamore destato dalla sentenza n. 11504/2017, pur senza disperdere la fecondit� culturale del nuovo approccio, ha ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 (nel testo novellato dall'art. 10 della L. n. 74/1987), pi� coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.
Constatato che il parametro dell'adeguatezza enunciato dall'art. 5 ha carattere intrinsecamente relativo e che esso impone perci� una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, gli Ermellini hanno ritenuto che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidariet�".

Ci� "conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'et� del richiedente".

Si � affermato, dunque, che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno "ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacit� di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidariet�".

Tenore di vita "riabilitato" se la decisione � coerente con i principi delle SS.UU.

Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la Corte d'Appello, pur avendo orientato l'asse della propria decisione sul criterio del tenore di vita goduto dalla ex in costanza di matrimonio, abbia tuttavia proceduto nella direzione tracciata dalle Sezioni Unite, seguendo un percorso argomentativo che guarda con prudenza al criterio del tenore di vita e volutamente ne evita ogni forzatura, non a caso annotando che "esso concorre e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nel denunciato art. 5".

Nello stesso tempo, il giudice a quo non si � astenuto dal valorizzare i fattori che nel caso concreto sfavoriscono la signora rendendola il coniuge economicamente pi� debole nel rapporto con il marito. In conclusione, la Corte d'Appello non sembra perci� rifuggire da un'attenta ponderazione dei valori che la tematica dell'assegno divorzile, nei profili afferenti segnatamente al riconoscimento del diritto, mette in gioco secondo l'innovativa lettura delle SS.UU.

Ancorch� lo scenario ideale del suo ragionamento non sia pi� attuale, spiega la Cassazione, il giudizio che essa declina nel caso concreto si mostra in singolare sintonia con la "natura composita" che le SS.UU. hanno inteso rivendicare quale prius qualificante al parametro sulla base del quale procedere al riconoscimento del diritto.

Anzi, laddove nell'accertamento del diritto della ex opera la diretta saldatura del criterio dell'adeguatezza agli altri indicatori, enunciati dalla norma, ne ricalca le linee, sia pur inconsapevolmente, assecondando una chiave di lettura dell'istituto non incoerente con quella delle SS.UU. e perci� non suscettibile della pretesa cassazione.

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