Data: 17/02/2019 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il genitore sarà comunque tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio, anche se quest'ultimo abbia deciso di non frequentarlo.

La mancata frequentazione per scelta del figlio non implica, in termini economici, che l'onerato non sia tenuto ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura, parametri che saranno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole.

La vicenda


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 2735/2019 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di un padre contro la sentenza che aveva quantificato in 1200 euro l'assegno di mantenimento da lui dovuto nei confronti della figlia.

In Cassazione, il genitore tenta di scardinare la decisione di porre a suo carico il mantenimento della ragazza, nel frattempo divenuta maggiorenne, evidenziando come la figlia avesse espressamente manifestato la volontà di non frequentarlo.

Mantenimento: assegno al figlio maggiorenne anche se non frequenta il genitore

Tuttavia, precisano gli Ermellini, si tratta di una circostanza che appare del tutto irrilevante. Il fatto che la ragazza avesse deciso di non frequentare il padre, è una decisione che non interferisce, in termini economici, non esonera di certo il ricorrente dall'incorrere nel mantenimento della prole.

In sostanza, anche se la ragazza ha scelto di non frequentare il genitore, ciò non significa che quest'ultimo non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore della stessa: tali parametri, si legge nel provvedimento, verranno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento (art. 337-ter, co. 4, c.c. e, in precedenza, art. 155, co. 4, c.c.).

Ancora, è inutile per l'uomo lamentare la mancata considerazione della potenzialità redditività dei coniugi. La Corte territoriale, infatti, ha mostrato aver valutato adeguatamente ai dati acquisiti (competenza professionale, assenza di oneri abitativi della madre, fluttuazioni reddituali e oneri abitativi del padre) e di conseguenza ha provveduto a ridurre l'assegno mensile già determinato dal Tribunale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.



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