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Data: 17/02/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Quando il Ministero dell'Interno (Prefettura) emette un provvedimento di revoca della patente di guida, in precedenza rilasciata, in quanto la persona interessata ha ricevuto una condanna per reato relativo alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (es: art. 73 nn. 1, 4 del D.P.R. 309/90) è possibile, ricorrendone i presupposti, presentare un ricorso al Tar e chiedere l'annullamento dell'atto. In particolare: se l'amministrazione emette il decreto, per così dire, in automatico, sul solo presupposto della sentenza penale di condanna, trascurando di motivare la propria decisione e, soprattutto, non tenendo presente l'innovativo indirizzo dato in materia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 22/2018, il provvedimento sarà annullabile con il ricorso. Un esempio dell'applicazione pratica di questo principio si può trovare nella sentenza del Tar Campania -Sezione 5- n. 6541 del 9 novembre 2018. Come procedere allora per chiedere l'annullamento del provvedimento prefettizio in questione? Vediamo come fare: La condanna penale[Torna su] Prima di indicare il "come fare" per la valida presentazione del ricorso, un cenno alla condanna in sede penale dell'interessato. Siamo nella materia disciplinata dal D.P.R. 309/90 (Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). La persona viene condannata, poniamo, ad un anno di reclusione per reato ex art. 73 co. 1 e 4 del D.P.R. 309/90 (in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope); in automatico, il Prefetto emette un decreto ai sensi dell'art. 120 del Codice della Strada (riguardante i requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida), con il quale revoca la patente di guida. Il decreto del Prefetto[Torna su] Ora, se il provvedimento del Prefetto non reca una specifica motivazione sulle ragioni per cui si vuole ritenere la persona attualmente non affidabile, tale provvedimento può essere oggetto di ricorso. Questo perché la sentenza n. 22/18 della Corte Cost. (depositata il 09.02.2018, pubblicazione in G.U. del 14.02.2018 n. 7) innovando la materia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S. come sostituito dall'art. 3 co. 52 lett. a della Legge n. 94/09 nella parte in cui, con riguardo alle ipotesi di condanna per reati ex artt. 73 e 73 D.P.R. 309/90 che intervenga dopo il rilascio della patente di guida, dispone che il prefetto "provvede" anziché "può provvedere" alla revoca della patente. Detto in altri termini: i casi sono diversi, specifici e devono essere sempre distinti. Pertanto è erroneo, dice la Corte Costituzionale, valutare allo stesso modo le molteplici possibili situazioni di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida. La condanna penale potrebbe infatti riguardare reati diversi, se non addirittura di lieve entità, spesso risalenti nel tempo. Inoltre, prosegue la Corte, non è ragionevole accordare al giudice penale una certa discrezionalità nel ritiro della patente quando pronuncia la condanna per i reati in questione, lasciando invece in sede amministrativa l'automatismo della revoca della patente. Il ricorso al Tar[Torna su] In definitiva, il ricorso amministrativo può essere presentato quando il decreto prefettizio è carente nella motivazione, quando cioè manca la spiegazione dell'iter logico in grado di far comprendere le vere ragioni poste a base della revoca. Con il ricorso, la persona interessata chiede l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura recante la revoca della patente di guida in precedenza rilasciata dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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