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Data: 17/02/2019 16:00:00 - Autore: Giovanni Chiarini Avv. Giovanni Chiarini - L'art. 112 c.p. prevede testualmente che "La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti [es: 339, 385 2, 416 5, 625 1 n. 5, 628 3, 629 2]; 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile."
Circostanza aggravante ex art. 112 1° comma c.p.[Torna su]
Per quanto riguarda il 1° comma, oggetto del presente breve articolo, trattasi di una circostanza aggravante ad effetto comune, che comporta l'aumento della pena fino a 1/3, ed è applicabile sia nei casi di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p.
Il contenuto e la dottrina[Torna su]
Sul punto, la più autorevole dottrina penalistica (Mantovani) ha osservato che "non occorre che tutti i concorrenti siano imputabili, punibili o identificati. A differenza delle altre aggravanti, strettamente soggettive perché concernenti la capacità a delinquere, questa è invece oggettiva, comportando, pur se non necessariamente, un maggiore allarme sociale e più elevate possibilità di successo"[1].
Altrettanta autorevole dottrina (Marinucci - Dolcini) ha corroborato tale tesi, sempre evidenziando che "l'ipotesi in cui sono concorse nel reato cinque o più persone (...) comporta una maggiore probabilità di riuscita nella realizzazione del reato"[2].
Ancora, altri eccellenti autori (Fiandaca - Musco) hanno ugualmente osservato che "la ratio di tale aggravante è comunemente ravvisata nel maggiore allarme sociale e nella maggiore capacità a delinquere dimostrata dai concorrenti che agiscono in gruppi di cinque o più membri"[3].
L'art. 112 c.p. ha inoltre un importante effetto ostativo. Il codice infatti stabilisce, all'art. 114 comma 2°, l'inapplicabilità dell'attenuante della cosiddetta "minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato" qualora vi sia la presenza di una delle circostanze indicate dall'art. 112 c.p.
La giurisprudenza di legittimità[Torna su]
Anzitutto, interessante è la recente pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, 12 febbraio 2018, n. 6714 nella quale si legge che "l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. (partecipazione al reato di cinque o più persone) è compatibile con il delitto di "violenza sessuale di gruppo" di cui all'art. 609 octies c.p. (...) Ebbene, costituisce giurisprudenza consolidata l'affermazione che l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. deve considerarsi applicabile in tutte le ipotesi in cui le fattispecie di reato cd. "plurisoggettive necessarie", che possono configurarsi per la partecipazione anche solo di due persone perché in tali ipotesi il concorso di un numero maggiore di soggetti agenti ben può costituire un quid pluris apprezzabile quale fattore circostanziale in quanto la specifica situazione riveste un manifesto carattere di più intensa pericolosità, idoneo a determinare maggiore allarme sociale e più grave pregiudizio[4].
Per quanta riguarda poi la compatibilità della predetta aggravante con le altre aggravanti previste per certi specifici reati, è stato sostenuto - per quanto riguarda ad esempio l'aggravante delle "più persone riunite" nel reato di rapina di cui all'art. 628 c.p. - è stato enunciato, con Cass. Pen. Sez. II n. 20217/2016, che "la circostanza dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall'art. 112 comma primo c.p., può essere applicata cumulativamente all'aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, prevista dall'art. 628 comma primo c.p. perché non richiede, a differenza di quest'ultimo, la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione"[5].
Inoltre, per quanto riguarda la consapevolezza dei correi alla partecipazione con gli altri autori, è stato osservato in Cass. Pen. Sez. I n. 48726/2011 che "non richiede un connotato soggettivo consistente nella consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato"[6], ed in altra risalente pronuncia si è evidenziato che essa è "applicabile indipendentemente dalla natura della partecipazione, sia morale sia materiale, e dalla presenza di tutti i concorrenti al momento della consumazione del reato"[7].
Di particolare importanza, in ultimo, è la pronuncia della Sez. VI, sent. n. 39923 del 2014, ove è stato riportato che "l'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 c.p. n. 1, benché compatibile con i reati a concorso necessario, non si applica all'ipotesi specifica prevista dall'art. 416 bis c.p., in quanto l'associazione per delinquere di stampo mafioso presuppone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo"[8].
Giovanni Chiarini (Avvocato del Foro di Piacenza, già tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Lodi) [1] F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, CEDAM, 2015, pag. 538.
[2] G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Giuffré, 2015, pag. 472
[3] G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, Zanichelli Editore, VII Edizione, pag. 538 [4] Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 12 febbraio 2018, n. 6714
[5] Corte di Cassazione Penale, Sez. II, sent. n. 20217/2016
[6] Corte di Cassazione Penale, Sez. I, sent. n. 48726/2011
[7] Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, sent. n. 5991/1984 [8] Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, sent. n. 39923/2014 |
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