Data: 15/05/2020 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Legge 241/90: i principi

[Torna su]

Il primo capo della legge 241 del 7 agosto 1990 è dedicato ai principi che regolano l'attività amministrativa e si apre con un'enunciazione fondamentale, sulla quale si regge l'intero impianto normativo.

Ci si riferisce all'elencazione dei criteri che reggono tale attività e che sono quelli di:

  • economicità,
  • efficacia,
  • imparzialità,
  • pubblicità,
  • trasparenza.

Si specifica poi che, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione adotta atti che non hanno natura autoritativa, la stessa agisce secondo le norme di diritto privato a meno che la legge non disponga diversamente.

Il procedimento

Sempre nel capo dedicato ai principi, la legge 241/90 detta le regole generali che reggono il procedimento amministrativo, disciplinandone l'avvio, la durata, la conclusione e le conseguenze per il ritardo.

Con riferimento in particolare alla durata, merita di essere segnalata la previsione in forza della quale i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, salvo specifiche eccezioni disciplinate dalla legge, devono concludersi per regola generale entro il termine massimo di trenta giorni.

Il responsabile del procedimento

[Torna su]

Il capo II della legge 241/90 si occupa del responsabile del procedimento, che è una figura fondamentale e che va individuato per ciascun tipo di procedimento.

Particolarmente rilevante è l'articolo 6 della legge, che individua i compiti assegnati al responsabile del procedimento, che sono, nel dettaglio:

  • quello di valutare le condizioni di ammissibilità di un provvedimento, i requisiti di legittimazione e tutti i presupposti che sono rilevanti per la sua emanazione,
  • quello di accertare d'ufficio i fatti, anche disponendo il compimento degli atti che si rendano a tal fine necessari, e quello di adottare le misure utili per rendere lo svolgimento dell'istruttoria adeguato e sollecito,
  • quello di proporre l'indizione o, avendone la competenza, di indire le conferenze di servizi,
  • quello di curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni,
  • quello di adottare il provvedimento finale, se ne è competente, o quello di trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.

Legge 241/90: partecipazione al procedimento

[Torna su]

Il capo III della legge 241/90 detta la disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo da parte del soggetto interessato.

Infatti, la PA deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, nonché a coloro che per legge sono tenuti a intervenirvi.

Inoltre, va rilevato che qualunque soggetto che sia portatore di interessi pubblici o privati o che sia portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ha facoltà di intervento nel procedimento se da esso possa derivargli un pregiudizio.

Legge 241/90: la semplificazione

[Torna su]

Particolare rilevanza è attribuita dalla legge 241/90 alla semplificazione dell'azione amministrativa, che è perseguita con una disciplina puntuale e dettagliata, che, tra le altre cose, istituisce la possibilità di indire una conferenza di servizi istruttoria quando sia necessario esaminare gli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti, dà alle amministrazioni il compito di predisporre tutte le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazioni di atti e documenti, disciplina la Scia - segnalazione certificata di inizio attività.

Silenzio assenso

Sempre in materia di semplificazione, particolarmente interessante è anche la disciplina del silenzio assenzo, in virtù della quale "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide".

Legge 241/90: il provvedimento amministrativo

[Torna su]

Il capo IV-bis è invece dedicato al provvedimento amministrativo e, in particolare, ai casi di efficacia e invalidità.

Meritano in particolare di essere segnalate le disposizioni sull'esecutività, la nullità e l'annullabilità del provvedimento.

Esecutività del provvedimento

Con riferimento al primo aspetto, la legge 241/90 prevede che la PA ha la facoltà di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei suoi confronti.

Nel dettaglio, nel provvedimento costitutivo di tali obblighi sono indicati il termine e le modalità di esecuzione. Se non sono rispettati, la pubblica amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge e previa diffida.

Nullità del provvedimento

In materia di nullità, l'articolo 21-septies sancisce che essa si verifica quando il provvedimento:

  • manca degli elementi essenziali,
  • è viziato da difetto assoluto di attribuzione,
  • è stato adottato in violazione o elusione del giudicato,
  • negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Annullabilità del provvedimento

Il provvedimento è invece annullabile se:

  • è stato adottato in violazione di legge,
  • è viziato da eccesso di potere,
  • è viziato da incompetenza.

La legge specifica tuttavia che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti se per la sua natura vincolata è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere differente.

Accesso agli atti

[Torna su]

Infine, il capo V della legge 241/90 detta la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, che è quella che la rende nota ai più.

Qui sono infatti contenute le norme che regolamentano il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi e che stabiliscono quali sono i suoi confini e quale procedura va rispettata per poterlo garantire adeguatamente.

Alla base di tale disciplina vi è l'enunciazione in virtù della quale "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".

Il testo della legge 241/90

[Torna su]

Per consultare il provvedimento vai alla sezione normativa, o scarica il testo della legge n. 241/90 in pdf


Tutte le notizie