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Data: 05/08/2002 - Autore: Roberto Cataldi![]() La Corte di Cassazione (sentenza n. 9545 dell'1 luglio 2002) ha ora precisato che la condanna a detto risarcimento esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare. L'onere probatorio incombe naturalmente sul locatore il quale deve dimostrare che a causa del ritardo il suo patrimonio ha subito una effettiva diminuzione (ad esempio per non aver potuto affittare o vendere a condizioni vantaggiose, cosa dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di proposte d'affitto o di acquisto). A tal fine il locatore non pu� limitarsi a deduzioni generiche circa un possibile impiego del bene tale da garantire un risultato economico migliore rispetto al canone pattuito.
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