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Data: 25/02/2019 16:00:00 - Autore: Nicola Traverso di Nicola Traverso e Frank Oltolini - Con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 il Legislatore ha introdotto una nuova procedura esecutiva con riferimento agli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, disciplinata dall'art. 521-bis del codice di procedura civile [1].
Art. 521-bis c.p.c.: origini e finalità dell'istituto[Torna su]
Prima dell'intervento normativo in esame, il pignoramento dei suddetti beni avveniva nel rispetto delle regole generali previste per il pignoramento mobiliare, sempre che il creditore procedente non fosse legittimato a procedere a norma della disciplina speciale dettata dal R.D. 15 marzo 1927, n. 436. Tuttavia, le caratteristiche di tali beni rendevano particolarmente arduo il compito dell'ufficiale giudiziario, il quale spesso non era in grado di procedere alla loro apprensione materiale È dunque muovendo da tali premesse che il Legislatore del 2014 ha introdotto una procedura ad hoc, ossia l'art. 521bis del c.p.c., la cui principale conseguenza è stata rappresentata da un mutamento del criterio della competenza territoriale. Ai sensi, infatti, dall'art. 26 co. 2 c.p.c., in deroga al principio locus rei sitae, il giudice competente per l'esecuzione forzata su autoveicoli è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Le necessarie modifiche introdotte con la L. 6 agosto 2015, n. 132[Torna su]
La norma in commento [2], nella sua elaborazione originaria, presentava delle lacune che la dottrina e la prassi applicativa hanno sin da subito evidenziato. In prima analisi sussistevano dubbi in merito alla esclusività o alternatività del rito rispetto a quello ordinario. In secondo luogo, era stata ravvisata un'evidente lacuna in ordine alle modalità occorrenti per attivare i controlli della polizia giudiziaria e stradale. Infine, erano state sollevate alcune perplessità con riguardo al dies a quo a partire dal quale sarebbe iniziato a decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 497 c.p.c. ("Cessazione dell'efficacia de pignoramento"), e cioè il termine entro la quale il creditore procedente deve depositare l'istanza di vendita per non far perdere efficacia al pignoramento. È in questa cornice normativa che è intervenuta la L. 6 agosto 2015, n. 132, integrativa dell'originaria disciplina. Per effetto del predetto intervento legislativo, l'art. 521bis c.p.c. nella sua parte iniziale prevede espressamente che il pignoramento di autoveicoli possa essere fatto con le modalità ivi indicate "oltre che con le forme previste dagli artt. 518 ss. c.p.c. (…)". Pertanto questa forma di pignoramento è da ritenersi alternativa rispetto a quella ordinaria. In secondo luogo, il nuovo comma 4 dell'art. 521bis c.p.c. legittima gli organi di polizia a procedere al ritiro della carta di circolazione ed alla consegna dell'autoveicolo, sottoposto a pignoramento, non solo in caso di circolazione stradale ma anche laddove dovessero rinvenirli a qualsiasi titolo. Per ultimo, il Legislatore del 2015, consapevole del fatto che la consegna del bene fosse destinata ad influire sui termini concessi al creditore pignorante per l'iscrizione a ruolo, ha introdotto nell'art. 521bis c.p.c. il comma 7, con cui si è stabilito che "in deroga a quanto previsto dall'art. 497 c.p.c., l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo a norma del presente articolo." A sua volta, il comma 5 dispone che "Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. […]". Il comma 6 inoltre prevede che "[…] Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma". Pertanto il termine per iscrivere a ruolo è di 30 giorni e decorre dalla data dell'avviso che l'IVG deve inviare al creditore se e quando riceve in consegna il veicolo da parte del debitore pignorato. Conseguentemente, in forza del tenore letterale dell'art. 521bis co. 7, c.p.c., il termine per il deposito dell'istanza di vendita (o di assegnazione) decorre dalla data di iscrizione a ruolo e non da quella in cui l'esecuzione è stata effettuata. Il procedimento: contenuto dell'atto e termini[Torna su]
L'art. 521-bis c.p.c. si esegue mediante la notificazione di un atto al debitore nel quale devono essere riportati: 1) gli estremi identificati del veicolo; 2) l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.; 3) l'intimazione a consegnare, entro il termine di dieci giorni dal pignoramento, i beni pignorati nonché i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso dei medesimi all'istituto vendite giudiziarie competente. Con la ricezione della notifica dell'atto di pignoramento il debitore è costituito custode del bene e cesserà di ricoprire tale qualifica nel momento in cui lo consegnerà con la relativa documentazione al competente IVG che ne dovrà dare immediata comunicazione al creditore procedente. Il creditore procedente ha, invece, l'onere di provvedere alla trascrizione del pignoramento nei pubblici registri e di curarne l'iscrizione a ruolo entro il termine di 30 giorni decorrenti da quando l'IVG gli trasmette la comunicazione di cui all'art. 521-bis co. 3, cpc. Infine, in deroga all'art. 497 c.p.c., il creditore deve depositare l'istanza di vendita o di assegnazione entro il termine di 45 giorni dall'iscrizione a ruolo (e non dalla data del pignoramento). Prassi e giurisprudenza: le difficoltà di una tutela effettiva per il creditore[Torna su]
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la nuova procedura espropriativa, non prevedendo un adeguato meccanismo illecito-sanzione, preclude un'efficace tutela esecutiva per il creditore, qualora il debitore esecutato decida di non collaborare, ovvero non consegni all'IVG l'autoveicolo oggetto del pignoramento. Poiché non sono previsti strumenti e/o procedure per coartare il debitore alla consegna del veicolo (egli infatti, pur avendo ricevuto la notifica del pignoramento, spesso rimane inerte, ed anzi continua ad utilizzare il veicolo pignorato) il creditore spesso si trova in una situazione di stallo, senza poter prevedere con sufficiente affidabilità l'esito delle proprie scelte. Le strategie percorribili potrebbero infatti essere molteplici:
Al fine di sfruttare a pieno le potenzialità dell'istituto e indurre il debitore ad adempiere spontaneamente o, comunque, a ottemperare all'obbligo di cui al comma 3, in questa sede si consiglia di procedere quantomeno con la tempestiva trascrizione del pignoramento al PRA. Tale adempimento, infatti, rende opponibile il pignoramento ai terzi (per esempio, l'eventuale compratore del veicolo). Per tali motivi il debitore potrebbe essere indotto a corrispondere il dovuto al fine di ottenere la cancellazione del pignoramento dal registro del PRA. Laddove, nonostante la trascrizione, il debitore dovesse persistere nell'inadempimento, si suggerisce di dare comunque impulso alla procedura, iscrivendo a ruolo il pignoramento e depositando l'istanza di vendita entro i termini previsti. In tale sede sarà poi possibile chiedere al Giudice dell'esecuzione di voler disporre la sostituzione del debitore quale custode con l'IVG competente a norma dell'art. 521 co. 5, affinché l'Istituto provveda a ricercare ed apprendere il bene non ancora consegnato dal debitore[4]. Si segnala tuttavia a questo proposito che, mentre alcuni Tribunali assecondano tale soluzione (Trib. Padova, ord. 25 agosto 2015[5]; Trib. Mantova, sent. 13 ottobre 2015[6]), altri invece vi sono contrari (Trib. Mantova, ord. 26 maggio 2015[7]; Trib. Brescia, ord. 18 novembre 2017[8]), poiché ritengono che in assenza del bene sia impossibile procedere alla vendita dello stesso e conseguentemente chiudono la procedura esecutiva[9]. Tali orientamenti di rigetto dell'istanza di sostituzione del custode e di estinzione della procedura per inerzia del debitore sono, a parere di chi scrive, da criticare, perché non tengono in debito conto il richiamo che l'art. 521-bis co. 8 cpc ("Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo") fa alle norme del Capo II ("Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore"), e quindi anche all'art. 521 co. 5 cpc ("Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. […]"), che pare non si debba escludere da tale richiamo espresso. Da altro punto di vista, tale orientamento premierebbe ingiustamente la condotta negligente o elusiva del debitore, vanificando l'azione esecutiva del creditore e, in ultima analisi, frustrando lo scopo della norma e l'effettività della tutela in via esecutiva dei diritti azionati. Avv. Nicola Traverso Senior Associate, Lexant linkedin.com/in/nicolatraverso Dott. Frank Oltolini Trainee, Lexant linkedin.com/in/frank-oltolini-718256103 Lexant Studio legale www.lexant.it [1] Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo. [2] DL 83/2015, convertito in Legge 132/2015. Si segnala che il successivo D.Lgs. 13.7.2017, n. 116, all'art. 27, 1° co., lett, b), n. 5, ha disposto che la parola "tribunale", contenuta nel quinto comma della disposizione in commento, sia sostituita con quella "giudice di pace". È bene specificare che la disposizione entrerà in vigore solo il 31 ottobre 2021. Ciò comporta che, nell'ambito del giudizio di espropriazione mobiliare, la competenza verrà trasferita dal Tribunale al Giudice di pace. [3] Cass. Pen., Sez. VI, 22 aprile 2016, n. 19412 "Integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall'art. 388 c.p., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode – ai sensi dell'art. 521bis c.p.c. – dopo la notifica di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di dieci giorni all'istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla ed utilizzarla". [4] In quest'ultima ipotesi, poiché il debitore-custode non ha adempiuto all'onere di consegnare il veicolo all'IVG, la suddetta istanza al G.E. potrebbe essere accompagnata, ai sensi dell'art. 67 c.p.c., dalla richiesta di condanna a una pena pecuniaria, oltre al risarcimento del danno sofferto. In questo senso Trib. Mantova, 13 Ottobre 2015. [5] Pubblicata su ilcaso.it: http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13450 [6] Pubblicata su ilcaso.it: http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13521 [7] Pubblicata su ilcaso.it: http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/12742 [8] Inedita. [9] In un caso (Trib. Brescia, ord. 18 novembre 2017) di fronte alla istanza della parte di nominare custode l'IVG, il Giudice ha emesso ordinanza di non luogo a provvedere; in un altro caso (Trib. Mantova, ord. 26 maggio 2015) non è dato sapere se il creditore procedente avesse fatto istanza di sostituzione del custode: ad ogni modo, in assenza di consegna del veicolo da parte del debitore, il Tribunale ha deciso che l'assenza del bene rendesse impossibile la sua liquidazione e quindi ha disposto la chiusura anticipata del processo ex art. 164-bis disp. att. cpc (introdotto dal DL n. 132 del 12/09/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 162 del 10/11/2014, tale articolo dispone che "quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo"). |
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