Data: 22/02/2019 16:00:00 - Autore: Pier Vincenzo Garofalo

Avv. Pier Vincenzo Garofalo - Il decreto dignità ha limitato di molto la possibilità di ricorrere ai contratti a termine. Proviamo ad approfondire, sic et simpliciter, le modalità di impugnazione e i termini entro i quali impugnare detti contratti. Per fare ciò si è reso necessario coordinare la disciplina precedente con quella attuale:

Primo termine di decadenza

L'impugnazione del contratto a tempo determinato (e non del licenziamento, sottoposto a termini differenti), secondo quanto disposto dall'art. 28 del Dlgs 81/20015 coordinato con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 e la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96: "deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto". Trattasi di impugnazione stragiudiziale, da inoltrare al datore di lavoro con qualsiasi atto scritto, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale. Si consiglia l'invio di una raccomandata a/r oppure di una pec.

Secondo termine di decadenza

A questo primo termine ne segue un altro, sempre di 180 giorni, decorrente dalla predetta impugnativa stragiudiziale (e non dal suo perfezionamento), per il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale competente in funzione di giudice del lavoro, così ex plurimis: Cass. 5717/2015, Cass. 16899/16 e Cass 20666/18.
L'impugnazione, per essere in sé efficace e poter raggiungere il proprio scopo tipico, richiede dunque il rispetto di un doppio termine di decadenza (il primo per la fase stragiudiziale ed il secondo per quella successiva giudiziale), interamente rimesso all'esclusivo controllo del lavoratore impugnante.

Terzo termine di decadenza

Nel medesimo termine il lavoratore può comunicare alla controparte una richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Resta ovviamente ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Ecco emergere un terzo eventuale termine di decadenza.
Ad ogni modo, ciascuna decadenza deve essere eccepita dall'azienda.

Risarcimento del danno

Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore, calcolato secondo i parametri indicati dalla legge (ossia dall'art. 28 comma 2 e comma 3 del dlgs 81/2015).



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