Data: 24/02/2019 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Legittimo il licenziamento del dipendente che, nei giorni di fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, viene pizzicato dagli investigatori privati assoldati dall'azienda mentre fa shopping e si dedica ad attivit� diverse dall'assistenza del familiare per il quale il permesso gli � riconosciuto.

In particolare, � consentito alla societ� datrice ricorrere all'agenzia investigativa per controllare condotte del dipendente che sono estranee all'attivit� lavorativa, ma risultano comunque rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni relative al rapporto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 4670/2019 (qui sotto allegata).

Il caso

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I giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dipendente dall'azienda, beccato a utilizzare indebitamente i permessi di cui alla legge n. 104/1992 in diverse occasioni, comprese le festivit� natalizie.

In particolare, la societ� datrice aveva ingaggiato un'agenzia di investigazione privata e questa aveva "beccato" il dipendente a svolgere attivit� di vario tipo, anzich� assistere il familiare per il quale usufruiva dei permesso, presso esercizi commerciali e altri luoghi comunque diversi da quello deputato all'assistenza.

Nonostante le rimostranze del lavoratore, il controllo operato dagli investigatori e finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi veniva ritenuto legittimo, non riguardando l'adempimento della prestazione ed essendo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere tale prestazione.

Una conclusione avvalorata dagli Ermellini, nonostante il dipendente ritenga che le indagini investigative violino il principio di libert� e della riservatezza del lavoratore.

Permessi 104: s� agli investigatori per controllare il dipendente

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Gli Ermellini precisano che non sono preclusi, ex artt. 2 e 3 St. Lav, i controlli demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative e riguardanti l'attivit� lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, laddove non riguardino l'adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attivit� fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo (cfr. ex multis, Cass. 22196/2018).

In sostanza, per operare lecitamente, le suddette agenzie non devono sconfinare nella vigilanza dell'attivit� lavorativa vera e propria, che lo Statuto dei lavoratori riserva direttamente al datore e ai suoi collaboratori. L'intervento dei detective � giustificato non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

Permessi legge 104: abusa del diritto il dipendente che li usa per altre attivit�

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Tale controllo � stato, in particolare, ritenuto legittimo durante i periodi di sospensione del rapporto al fine di consentire al datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell'attivit� lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che permane nonostante la sospensione.

Con particolare riferimento alla fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992, la giurisprudenza ha evidenziato che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che si avvale del permesso non per l'assistenza al familiare, bens� per attendere ad altra attivit�, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto.

Nei confronti del datore di lavoro, tale condotta si palesa come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente. Inoltre, integra nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennit� e uno sviamento dell'intervento assistenziale.

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