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Data: 24/02/2019 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'avvocato che si difende in giudizio personalmente ha diritto alla liquidazione del compenso in suo favore, anche per la fase di trattazione, nonostante non siano state espletate prove orali o disposta CTU. L'istruttoria, infatti, include una serie di attività ulteriori rispetto a queste, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 4698/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un'avvocatessa. La vicendaLa professionista aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi a lei spettanti per l'attività difensiva espletata in favore di una donna, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, pur avendo accolto la sua domanda, il Tribunale aveva omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione, limitandosi alla formula "nulla per le spese". Una decisione che la professionista contesta in Cassazione, ritenendo che la circostanza che fosse stata in giudizio personalmente non escludeva il suo diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta. Inoltre, contesta il giudice a quo anche per averle negato il compenso per l'intera fase istruttoria e di trattazione, benché sussistesse il requisito delle plurime memorie per parte. Spettano compenso e spese all'avvocato che si è difeso personalmenteLa Cassazione, accogliendo il ricorso, sottolinea come la statuizione "nulla sulle spese" violi il principio per cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore. In pratica, ciò non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (cfr. Cass. 2193/08). Inoltre, si ritiene che il Tribunale abbia sbagliato anche ad escludere il compenso per la fase di trattazione, argomentando che non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU. Tale conclusione, spiegano gli Ermellini, viola il disposto dell'articolo 4, co. 5, lett. c), D.M. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande. La sentenza impugnata, in conclusione, andrà cassata e spetterà al giudice del rinvio accertare se tali attività siano state o meno effettuate e regolare le spese anche del giudizio in Cassazione. |
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