Data: 22/02/2019 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Cosa accade se, in un giudizio di responsabilità medica, i diversi periti e consulenti svolgono una pluralità di indagini che danno delle risposte differenti in ordine alla causalità materiale di un determinato evento?

La risposta la si trova nella recente sentenza della Corte di cassazione numero 7667/2019 qui sotto allegata, che ha dato le indicazioni alle quali i giudici devono attenersi in simili circostanze.


Affidabilità degli esperti

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Per la Corte, nel dettaglio, la prima cosa da fare è ovviamente quella di valutare l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni degli esperti.

Questi ultimi, infatti, nella loro relazione devono "delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio".

La metateoria

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Fatta questa preliminare analisi, il giudice deve indagare in maniera esaustiva le singole ipotesi formulate dagli esperti e, successivamente, deve accertare se sussista una soluzione sufficientemente affidabile "costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema".

Occorre, insomma, ricercare una soluzione che fornisca delle informazioni concrete, significative e attendibili, che siano in grado di sorreggere l'argomentazione probatoria.

Certezza processuale

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Lo scopo è quello di perseguire sempre e comunque la certezza processuale. Di conseguenza, laddove non sia possibile giungere a una soluzione sufficientemente affidabile, non si potrà fare altro che concludere per l'impossibilità di addivenire a una risoluzione.

Il sapere scientifico

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Nel caso di specie, la questione riguardava il decesso di un uomo dopo il suo accesso in ospedale per un forte dolore addominale.

Nel corso del giudizio di merito erano stati ascoltati diversi periti e il giudice aveva deciso di non aderire acriticamente alle conclusioni dagli stessi prospettate ma aveva dato conto, in maniera argomentata, di tutto il sapere scientifico che era stato introdotto nel processo attraverso i consulenti tecnici del pubblico ministero e delle parti civili.

Correttamente, per la Corte di cassazione, era in tal modo stata esclusa la responsabilità dei medici per il decesso del paziente, in alcun modo riconducibile a incuria dei sanitari.


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