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Data: 24/02/2019 12:00:00 - Autore: Luca Passarini di Luca Passarini - Dopo aver considerato la differenza tra fonti di produzione e fonti sulla produzione, tra fonti atto e fonti fatto e la relativa disciplina di soluzione delle antinomie (leggi Le fonti del diritto), occorre adesso concentrarsi sulle tipologie di fonti interne al nostro ordinamento, considerando nello specifico le fonti costituzionali, primarie e secondarie. Le fonti costituzionali[Torna su]
La Costituzione non è solo fonte sulla produzione, ma è anche fonte di produzione, spesso in dottrina è allora definita "fonte sulle fonti". Tra le fonti di rango costituzionale, indicate e disciplinate direttamente in Costituzione, si hanno le leggi di revisione costituzionale volte a modificare il testo della Costituzione, e le altre leggi costituzionali che invece si trovano unicamente nelle materie riservate dalla Costituzione ovvero per imporre deroghe, sospensioni o rotture al testo costituzionale. La disciplina specifica è indicata dall'articolo 138 Cost. che afferma: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. A questa procedura si aggiungerà un eventuale referendum popolare confermativo qualora, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Le fonti primarie[Torna su]
In questa categoria troviamo sia la legge ordinaria del Parlamento disciplinata dagli artt. 70-74 Cost., sia gli atti aventi valori di legge, che hanno la stessa forza normativa delle leggi ordinarie, come previsto dagli artt. 76 e 77 Cost, facendo così rientrare tra le fonti di rango primario il decreto legislativo, il decreto legge e secondo parte della dottrina il referendum abrogativo (il quale non è in verità una normativa in senso proprio, ma è un istituto che incide sulle leggi e che può portare all'abrogazione di una fonte primaria). La legge ordinariaIn un contesto di bicameralismo perfetto o paritario le due Camere del Parlamento devono collaborare nel processo di formazione della legge, che non si perfeziona fin quando la camera che delibera per ultima non delibera sullo stesso testo in cui ha deliberato la prima camera. Se il testo che viene deliberato dalla seconda camera, non è uguale alla prima, il testo deve tornare alla prima camera, fino a quando non sarà adottato in forma identica. L'iter che porta alla promulgazione di una legge ordinaria consta di alcune fasi specifiche, che sintetizzandole risultano: fase dell'iniziativa, fase deliberativa e da ultima fase integrativa dell'efficacia. Secondo l'articolo 71 della Costituzione hanno iniziativa legislativa il Governo, ciascun membro delle Camere, il popolo mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli, le regioni (secondo il criterio della competenza indicato all'art 117 Cost.), il CNEL e i comuni ma solamente per il mutamento o l'istituzione di nuove province. Atti aventi valore di leggeLa Costituzione prevede la possibilità per il governo di adottare atti normativi con valore di legge (artt. 76 e 77) che dovranno essere emanati dal Presidente della Repubblica. Questo strumento è possibile in virtù dello stretto rapporto fiduciario che lega il governo alla maggioranza parlamentare. L'organo legislativo non rinuncia così alle proprie funzioni, perché esercita comunque una funzione di controllo sull'operato dell'esecutivo o precedentemente (mediante la cosiddetta legge di delegazione nei casi dei decreti legislativi) o successivamente (mediante la conversione in legge dei decreti legge). Vai alle guide: I regolamenti degli organi costituzionaliRientrano sempre nelle fonti primarie i regolamenti parlamentari, quali atti monocamerali adottati da ciascuna camera su base dell'art. 64 della Costituzione che riserva a tali regolamenti la competenza in materia di organizzazione e funzionamento delle camere. Pertanto, in quanto diretto svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una competenza sottratta alla stessa legge ordinaria. Allo stesso modo si ricordano i regolamenti degli altri organi costituzionali, per i quali occorre distinguere tra quanto concerne il regolamento della Corte costituzionale, che si ritiene fonte di natura primaria, viste le disposizioni innovative, generali e astratte che contiene; e i regolamenti degli altri organi costituzionali, che invece non sembrano collocabili a livello primario nella gerarchia delle fonti perché non solo trovano legittimazione in altre leggi ordinarie, ma hanno una rilevanza solo interna. Le fonti secondarie[Torna su]
Si palesano generalmente in regolamenti ed ordinanze, espressione del potere normativo della pubblica amministrazione o di altri enti pubblici. I regolamenti sono stati più volte definiti dalla dottrina come atti formalmente amministrativi, in quanto provenienti da organi del potere esecutivo, ma sostanzialmente normativi, in quanto capaci comunque di innovare l'ordinamento giuridico. I regolamenti, infatti, si differenziano dagli atti e provvedimenti perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita direttamente all'amministrazione. Regolamenti governativi, ministeriali ed interministerialiMentre per i regolamenti governativi il fondamento legale è lo stesso art.117 Cost., che diventa norma attributiva del potere, per i regolamenti ministeriali ed interministeriali è necessaria apposita autorizzazione da parte della legge. Inoltre esiste un rapporto di subordinazione dei regolamenti ministeriali ed interministeriali rispetto a quelli governativi, salvo diversa disposizione di legge. Le ordinanzeSi tratta di una categoria di atti amministrativi emanati in deroga alla legge dall'esecutivo, dai Ministri per far fronte a situazioni di emergenza in cui vi sia l'urgenza di provvedere. Accanto alle ordinanze amministrative, possono essere individuate le ordinanze normative, che presentano cioè un contenuto generale e astratto. Le ordinanze devono conformarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché ai diritti costituzionalmente garantiti e il loro contenuto deve essere proporzionato alla situazione di emergenza cui devono far fronte. Bibliografia L. Mezzetti, Manuale breve di diritto costituzionale, Giuffrè editore, 2018 |
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