Data: 22/02/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il risarcimento al passeggero per lo smarrimento del proprio bagaglio è limitato, come previsto dalla Convenzione di Montreal, nella misura di mille diritti speciali di prelievo. Ciò a meno che il passeggero non renda la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione, pagando una tassa supplementare.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 4996/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un passeggero.

La vicenda

Questi aveva chiesto alla compagnia aerea il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, provocati dallo smarrimento del suo prezioso bagaglio, contenente i rulli di un'opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare a un festival cinematografico internazionale tenuto a Montreal.

Tuttavia, i giudici di merito avevano risarcito al passeggero solo una somma di circa mille euro poiché la Convenzione di Montreal, applicabile nel caso di specie, limita la responsabilità del vettore nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero.
Ciò a meno che il passeggero non abbia rilasciato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando una tassa supplementare: ciò nella specie non era avvenuto, nonostante l'informazione in tal senso presente sul biglietto aereo ovvero "nelle scherniate che appaiono nel corso della procedura telematica di prenotazione".
La decisione viene confermata anche dalla Cassazione che richiama la disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, volta all'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, circa la responsabilità del vettore l'entità del risarcimento per i danni.

Bagaglio smarrito: risarcimento limitato

In particolare, è l'art. 17 che detta la disciplina circa i danni ai bagagli, contemplando una specifica e autonoma responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2.
Sul punto, gli Ermellini ribadiscono il principio già enunciato dalla Cassazione (cfr. sent. n. 14667/2015) secondo cui, ai sensi della Convenzione di Montreal in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12/2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma 1, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati".
Nel caso di specie, dunque, la Corte di merito ha correttamente applicato la nozione omnicomprensiva di danno cui si riferisce la norma di cui all'art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal, con la conseguenza che per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, rimanendo del tutto indifferente la natura del danno subito.

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