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Data: 26/02/2019 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - si sono svolte in questi giorni le audizioni alla Camera sui disegni di legge per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Quattro i testi presentati: 1003, 1403, 1455 e 1457. Svariate le modifiche al codice di procedura penale e quello penale. Non mancano però progetti di modifica della disciplina penitenziaria e norme che mirano a formare gli addetti ai lavori del settore giustizia. Per prevenire i fenomeni di violenza di genere si vogliono introdurre programmi scolastici appositi nelle scuole e all'Università. Vediamo cosa propongono i vari progetti di legge miranti ad arginare il fenomeno della violenza sulle donne:
Ddl 1003: allontanamento e braccialetto elettronico[Torna su] La proposta n. 1003 presentata dalle deputate Bortolozzi, Prestigiacomo e Carfagna il 25 luglio 2018 prevede modifiche al codice di procedura penale.Il disegno di legge vuole modificare l'art 90 cpp disponendo l'obbligo di comunicare sia al difensore che alla persona offesa "tutti" i provvedimenti che:
L'altro articolo su cui si vuole intervenire è l'art. 282-bis cpp. I maltrattamenti contro familiari e conviventi e gli atti persecutori vengono ricompresi tra le fattispecie di reato per le quali la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare è applicabile senza che rilevino i limiti di pena. Il braccialetto elettronico diventa una misura alternativa o complementare rispetto all'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il procedimento viene accelerato grazie alle modifiche degli artt 347 e 362 cpp, che prevedono termini abbreviati per la comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria al PM e per l'assunzione d'informazioni da parte di quest'ultimo per finalità d'indagine. Ddl 1403: reato di molestie sessuali e deformazione aspetto[Torna su]
Il disegno di legge n. 1403 presentato dai deputati Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, Dori, D'orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà il 28 novembre 2018 prevede una complessa riforma del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario. A queste si aggiungono disposizioni finalizzate a prevenire e contrastare la violenza di genere. Ecco cosa prevedono i 26 articoli del disegno di legge più articolato dei quattro presentati. Codice penaleModifica dell'art. 572 cp attraverso l'aumento del massimo edittale a 8 anni anche per aumentare da 3 a 6 mesi, in virtù di quanto disposto dall'art. 303 cpp, il termine di durata massima delle misure cautelari. Si tipizza, come circostanza aggravante speciale, l'avere commesso il fatto alla presenza di un minore. Si prevede inoltre che l'arresto da parte della polizia giudiziaria "sia consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre 48 ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa." Prevista infine l'introduzione di una circostanza aggravante non bilanciabile. Correzione dell'art 577 cp sulle circostanze aggravanti dell'omicidio per le quali è prevista la pena dell'ergastolo. La pena dell'ergastolo viene estesa ai delitti commessi contro una persona stabilmente convivente o affettivamente legata al colpevole del reato. Si prevede inoltre l'estensione della stessa pena prevista per l'omicidio commesso ai danni del coniuge separato e dell'altra parte dell'unione civile anche se cessata alla persona convivente o affettivamente legata al colpevole, nel caso in cui la convivenza o la relazione affettiva sia conclusa. Introduzione ex novo degli artt 577-bis, 577-ter e 577-quater cp, con i quali si introduce il reato della deformazione dell'aspetto della persona offesa mediante lesioni permanenti al viso e si introducono modifiche al codice di procedura penale e alla legge n. 354/1975. Modifica dell'art 582 cp in materia di lesioni personali, stabilendo che in caso di remissione della querela (nei confronti dell'ascendente, discendente o coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la persona legata al colpevole da una relazione affettiva o stabilmente convivente) "il pubblico ministero ha l'obbligo di verificare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, deve procedere d'ufficio." Introduzione della nuova fattispecie di reato, delle molestie sessuali nel nuovo art 600-octies c.p., prevedendo la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Di conseguenza si modifica l'art. 609 bis cp sulla violenza sessuale aggravando la pena da 5 a 6 anni nel minimo e da 10 a 12 nel massimo. Si integra la disposizione del comma 3 precisandosi che la minore gravità e quindi la diminuzione di pena è esclusa "in tutti i casi in cui l'atto importi il contatto con l'organo sessuale (dell'autore del reato, della persona offesa o di entrambi) senza l'interposizione degli indumenti di uso consueto nel normale abbigliamento. Modifica dell'art. 609-ter c.p (circostanze aggravanti), stabilendo che, al ricorrere di una delle circostanze previste, la pena della reclusione è aumentata di un terzo. Si prevedono autonome circostanze aggravanti se il reo è l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore, indipendentemente dall'età del soggetto e nei casi in cui la vittima è un minore di anni 18. Pena aumentata della metà, se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni 14 e raddoppiata, se la vittima è un minore di anni 10. Revisione dell'art. 609-quarte cp sugli atti sessuali con minorenne, attraverso l'introduzione di una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena se gli atti sessuali con un minore infraquattordicenne sono compiuti dietro la promessa o in cambio di denaro o altra utilità Si prevede la non punibilità di cui all'art. articolo 609-quater in tutti i casi in cui la differenza di età tra minori non superi i 4 anni. Modifica dell'art. 609-septies cp sulla querela di parte, disponendo la procedibilità d'ufficio in tutti i casi di cui all'art. 609-quater cp ovvero:
Modifica dell'art. 609-octies cp sulla violenza sessuale di gruppo con la previsione della pena della reclusione da 8 a 14 anni per la condotta prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 609-bis. Modifica dell'art. 612-bis cp sugli atti persecutori attraverso:
Codice di procedura penaleIntroduzione ex novo dell'art 89 bis cpp il quale prevede che, nel momento in cui sono in corso procedimenti di separazione dei coniugi, cause di affidamento dei figli minori o relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano, sostituiscono o revocano misure cautelari, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza relativa ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater, 600-quinquies, 600-octies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis deve essere trasmessa immediatamente al giudice civile procedente che deve dare atto dell'acquisizione di tali documenti nella motivazione, precisando quanta rilevanza hanno avuto ai fini del decidere. Modifica dell'art. 275, comma 3 cpp, relativo alla custodia cautelare in carcere. Si dispone che la misura possa essere impiegata per i reati di maltrattamenti e atti persecutori anche alla sola presenza di gravi indizi di colpevolezza. Aggiunta di un comma all'art. 308 cpp ai sensi del quale si prevede che le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa perdano efficacia con la sentenza non impugnabile, salva l'ipotesi di revoca per accertata cessazione delle esigenze cautelari su richiesta del PM, dell'indagato o imputato se non c'è l'opposizione della vittima. Introduzione ex novo dell'art. 387-bis cp che, per la violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima, prevede la pena la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Aggiunta di un nuovo comma all'art 347 cpp che prevede l'obbligo di comunicazione immediata e in ogni caso non oltre le 48 ore delle notizie di reato al PM da parte della polizia giudiziaria per i delitti di cui agli artt 572, 600-octies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis e 582 cp nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576, comma 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 comma 1 e 2 cp. Modifica dell'art 362 cpp attraverso l'introduzione del nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel momento in cui si procede per i reati di cui agli artt 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quarte, 600-quater, 600-octies, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis cp, art. 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577 commi 1 e 2 cp, se non ha già provveduto la polizia giudiziaria e non sono d'impedimento esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, il PM con urgenza, assume informazioni direttamente dalla persona offesa, se risulta necessario per la sua protezione o il proseguimento dell'attività. Modifica dell'art. 370 cpp attraverso l'introduzione di due nuovi commi che prevedono un elenco di reati per i quali la polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero, mettendo a disposizione i documenti dell'attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art 357 cpp Modifiche testi di leggeModifica dell'art 13-bis dell'ordinamento penitenziario sul trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali in danno di minori, con cui si prevede la possibilità di effettuare percorsi per il reinserimento nella società e "di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati". Introduzione del comma 13 bis all'art. 20 della legge n. 354/1975 ai sensi del quale si prevede che i compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui di violenza, maltrattamenti ecc, vengano destinati nelle misura di 1/3 alle vittime di detti reati, fino al raggiungimento dell'importo previsto per il risarcimento del danno così come stabilito dal giudice. Modifica dell'art 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (dlgs n. 159/2011), che estende le misure di prevenzione personale ai soggetti indiziati dei reati di cui all'art. 572 del medesimo codice. Corsi di formazione in materia di prevenzione e perseguimento dei reati di violenza di genere destinati al personale delle forze di polizia e aperti ai corpi di polizia locale e ai sanitari. Istituzione di sezioni specializzate in materia di violenza di genere presso i tribunali ordinari, di aree specializzate presso le procure della Repubblica e le sezioni dei GIP e dei GUP, con la previsione di obblighi formativi per il personale addetto. Definizione di linee guida per l'introduzione di programmi scolastici che prevedano l'educazione al contrasto alla violenza di genere e per la trattazione delle questioni di genere nei libri di testo. Istituzione di una commissione per coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inclusione dello studio di questioni di genere nelle classi di laurea. Attribuzione al Ministero della giustizia del compito di stipulare intese con enti e associazioni e centri antiviolenza, per costruire percorsi volontari per il reinserimento dei condannati nella società. Istituzione di un Osservatorio permanente sulla violenza di genere e minori, per contrastare la violenza di genere e sui minori. Previsione di tavoli provinciali e regionali e di un organo di coordinamento nazionale per il contrasto della violenza di genere minori. Ddl 1455: Codice Rosso[Torna su]
Il ddl n. 1455 presentato dai ministri Bonafede, Salvini, Trenta, Buongiorno e Tria il 17 dicembre del 2018 prevede modifiche al codice di procedura penale al fine di tutelare le vittime di violenza domestica e di genere. Questo disegno di legge si pone l'obiettivo di rendere più rapida l'instaurazione e lo svolgimento del procedimento penale e l'adozione delle misure di protezione previste a tutela delle vittime di violenza. Attraverso la modifica dell'art 347 cpp si estende ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, l'obbligo a carico della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato, anche in forma orale. Con l'introduzione del comma 2 all'art. 362 cpp il PM, anche in relazione ai reati di violenza domestica e di genere, deve procedere all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima del reato entro 3 giorni dall'iscrizione del procedimento. Riducendo i tempi di audizione della vittima, che deve essere sentita "senza ritardo" si vuole impedire la reiterazione di condotte o l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose del reato per la persona offesa. L'art 370 cpp viene integrato, attraverso l'imposizione alla polizia giudiziaria di adottare un percorso preferenziale nella trattazione delle indagini delegate dal PM che riguardino i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari. L'art 4 del disegno prescrive che la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle relativa legge, organizzino corsi, con obbligo di frequenza, al fine di prevenire e perseguire i reati suddetti. Il Corpo di polizia penitenziaria invece deve organizzare percorsi di formazione al fine di trattare adeguatamente i soggetti condannati per tali delitti. Ddl 1457: ampliamento reati[Torna su]
La proposta di legge n. 1457 su iniziativa dei deputati Annibale, Bazoli, Morani, Verini, Bordo, Pezzopane, Ciampi, Cirielli, De Filippo, De Luca, Marco Di Maio, Fragomeli, La Marca, Gavino Manca, Melilli, Morgoni, Noja, Pizzetti, Schirò, Ungaro presentata il 18 dicembre 2019 modifica l'art. 90-ter cpp e la legge n. 354/1975. Ecco le principali novità previste dal testo: - Modifica dell'art 90 cpp, che fa diventare sempre necessaria la comunicazione (dei provvedimenti di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva), indipendentemente dall'istanza della parte privata, per garantire la tutela della persona offesa anche mediante la sua informazione su eventi potenzialmente rilevanti per la sua sicurezza. - Ampliamento delle fattispecie di reato per le quali, ai sensi dell'art. 4 legge n. 354/1975, è previsto un particolare accertamento della pericolosità sociale del condannato ai fini della concessione dei benefici penitenziari, compresi i reati di genere e violenza in danno di minori. In questo modo si mira:
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