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Data: 19/01/2022 06:00:00 - Autore: Redazione
Aspettativa: cosa significa[Torna su]
Nel nostro ordinamento la legge e la contrattazione collettiva prevedono che il lavoratore, sia del settore pubblico che privato, possa richiedere al proprio datore di lavoro di fruire di un periodo di aspettativa, ossia di un'astensione dal lavoro per determinate ragioni (motivi familiari o personali, formazione, cariche elettive, ecc.). L'aspettativa pertanto può essere definita come una sospensione del rapporto di lavoro finalizzata a consentire al lavoratore, di conciliare situazioni di natura personale o familiare o impegni di natura pubblica con la propria posizione di dipendente subordinato. Durante questo periodo, il lavoratore conserverà il proprio posto di lavoro, rinunciando alla retribuzione (nei casi di aspettativa non retribuita) o continuando a percepirla (nei casi di aspettativa retribuita). In base alle ragioni che motivano la richiesta, l'aspettativa presuppone tempistiche e modalità differenti cui attenersi. Aspettativa dal lavoro: la norma[Torna su]
L'aspettativa dal lavoro, come anticipato, è regolata dalla legge nonché dalla contrattazione collettiva. Le disposizioni normative che si occupano di aspettativa sono molteplici. Ad esempio, la legge n. 53/2000 disciplina l'aspettativa per lutto o infermità di un familiare, quella per gravi motivi familiari e l'aspettativa per la formazione; la legge n. 300/1970 (cd. statuto dei lavoratori) disciplina l'aspettativa per cariche pubbliche e elettive e per attività sindacali; la legge 104/1992 si occupa dell'aspettativa per assistere un familiare portatore di hadicap. In realtà l'aspettativa è prevista anche a livello costituzionale. L'art. 51, al comma 3 prevede infatti che "Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro." Aspettativa dal lavoro: quanto dura e come richiederla[Torna su]
La durata massima dell'aspettativa dal lavoro varia a seconda delle ragioni che hanno determinato un soggetto a richiederla. Tendenzialmente, è possibile fruirne in periodi frazionati. L'iter della domanda varia a seconda delle motivazioni della richiesta; in ogni caso la stessa va presentata, con congruo preavviso, all'ufficio del personale dell'azienda datrice corredata di tutta la documentazione necessaria. Sebbene sia un diritto del lavoratore, la domanda va effettuata certificando la sussistenza delle ragioni che la giustificano, posto che il datore di lavoro può anche rifiutare di concedere il periodo di aspettativa al lavoratore, purché il diniego sia motivato. Avverso il diniego, il lavoratore può proporre istanza di nuovo esame.
Aspettativa dal lavoro retribuita[Torna su]
I casi in cui, durante l'aspettativa dal lavoro, il dipendente ha diritto a ricevere ugualmente la regolare retribuzione sono molteplici ed espressamente tipizzati. Tra le ipotesi tipiche di aspettativa retribuita figurano: l'assistenza ai familiari disabili; il dottorato senza borsa; il volontariato; la malattia; le cariche elettive; i motivi personali o familiari, il matrimonio.
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Aspettativa dal lavoro non retribuita[Torna su]
L'aspettativa non retribuita è il periodo durante il quale il lavoratore può per legge assentarsi da lavoro, rinunciando però alla sua retribuzione. Tale periodo è accordato in alcune ipotesi specificamente determinate, tra le quali rilevano: la formazione di base o professionale (in genere i contratti collettivi riconoscono come minimo dalle 150 alle 250 ore), i gravi motivi familiari, il dottorato con borsa, l'aspettativa per tossicodipendenza, il ricongiungimento familiare, l'avvio di attività, ecc. Per capire come fare domanda di aspettativa è necessario fare riferimento al proprio contratto collettivo. Poiché l'aspettativa è considerata una forma di congedo, allora anche il congedo non retribuito riconosciuto ai genitori che, causa Covid, hanno figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni conviventi è un'aspettativa. Questa misura straordinaria infatti è stata prevista per consentire ai genitori di astenersi dal lavoro, mantenendo il posto, ma senza retribuzione, se le attività scolastiche in presenza dei figli sono sospese o se il figlio è malato o in quarantena, così come disposto da diversi decreti emergenziali del 2020 e del 2021.
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