|
Data: 26/02/2019 12:00:00 - Autore: Luca Passarini di Luca Passarini - Una considerazione complessiva delle fonti del diritto oggi non può prescindere dall'analisi delle fonti del diritto eurounitario, che si rapportano in vari modi e con procedure alle volte anche differenti, con le fonti del diritto interno, fonti cioè proprie dell'ordinamento nazionale.
Le fonti europee[Torna su]
Prevede testualmente l'articolo 288 TFUE "per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri". Sono queste le cosiddette fonti derivate dell'ordinamento eurounitario, distinguendo con ciò dai trattati istitutivi (TUE, TFUE e CDFUE) che invece rappresentano il diritto originario dell'Unione europea. Le prime sono subordinate al diritto originario che ha un valore costituzionale. Il regolamento europeo[Torna su] Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Sono atti quindi a portata generale: presentano il carattere dell'astrattezza, in quanto non si rivolgono a destinatari determinati. I destinatari sono tutti i soggetti giuridici dell'UE; i regolamenti sono infatti direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri e per questo acquistano efficacia senza la necessità di un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali.
La direttiva europea[Torna su] La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Le direttive non hanno portata generale, ma hanno come destinatari gli Stati membri; non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto impongono un'obbligazione di risultato, lasciando liberi gli Stati di adottare le misure dagli stessi ritenute opportune. Secondo la Corte di Giustizia, gli Stati devono però scegliere le forme e i mezzi più idonei a garantire la reale efficacia delle direttive. Nella prassi dell'Unione è sempre più frequente il ricorso a direttive dettagliate o particolareggiate (c.d. self-executing), le quali indicano con precisione le norme interne che gli Stati sono tenuti ad adottare.
La decisione europea[Torna su] La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi, non presentando un carattere generale.
La raccomandazione e i pareri[Torna su] Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La distinzione tra i due atti concerne solo le finalità: la raccomandazione ha lo scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento, considerato più rispondente agli interessi comuni; il parere tende a fissare il punto di vista dell'istituzione che lo emette in ordine a una specifica questione.
Procedura legislativa[Torna su]
La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita nello specifico dall'articolo 294 del TFUE. Leggi anche: |
|