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Data: 26/02/2019 12:00:00 - Autore: Luca Passarini di Luca Passarini - Una considerazione complessiva delle fonti del diritto oggi non pu� prescindere dall'analisi delle fonti del diritto eurounitario, che si rapportano in vari modi e con procedure alle volte anche differenti, con le fonti del diritto interno, fonti cio� proprie dell'ordinamento nazionale.
Le fonti europee[Torna su]
Prevede testualmente l'articolo 288 TFUE "per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri". Sono queste le cosiddette fonti derivate dell'ordinamento eurounitario, distinguendo con ci� dai trattati istitutivi (TUE, TFUE e CDFUE) che invece rappresentano il diritto originario dell'Unione europea. Le prime sono subordinate al diritto originario che ha un valore costituzionale. Il regolamento europeo[Torna su] Il regolamento ha portata generale. Esso � obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Sono atti quindi a portata generale: presentano il carattere dell'astrattezza, in quanto non si rivolgono a destinatari determinati. I destinatari sono tutti i soggetti giuridici dell'UE; i regolamenti sono infatti direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri e per questo acquistano efficacia senza la necessit� di un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali.
La direttiva europea[Torna su] La direttiva vincola lo Stato membro cui � rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Le direttive non hanno portata generale, ma hanno come destinatari gli Stati membri; non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto impongono un'obbligazione di risultato, lasciando liberi gli Stati di adottare le misure dagli stessi ritenute opportune. Secondo la Corte di Giustizia, gli Stati devono per� scegliere le forme e i mezzi pi� idonei a garantire la reale efficacia delle direttive. Nella prassi dell'Unione � sempre pi� frequente il ricorso a direttive dettagliate o particolareggiate (c.d. self-executing), le quali indicano con precisione le norme interne che gli Stati sono tenuti ad adottare.
La decisione europea[Torna su] La decisione � obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari � obbligatoria soltanto nei confronti di questi, non presentando un carattere generale.
La raccomandazione e i pareri[Torna su] Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La distinzione tra i due atti concerne solo le finalit�: la raccomandazione ha lo scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento, considerato pi� rispondente agli interessi comuni; il parere tende a fissare il punto di vista dell'istituzione che lo emette in ordine a una specifica questione.
Procedura legislativa[Torna su]
La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura � definita nello specifico dall'articolo 294 del TFUE. Leggi anche: |
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