Data: 31/03/2019 10:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La riforma della legittima difesa � legge. Il s� definitivo � arrivato il 28 marzo 2019 a seguito dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge (sotto allegato) che va modificare il codice penale e, in particolare, l'istituto della legittima difesa.

Legittima difesa: la riforma � legge

Secondo le nuove norme, la difesa sar� "sempre" legittima in caso di violazione di domicilio e scriminata anche qualora si sia agito "in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".
Il testo novella anche altre norme del codice penale, del codice civile e del testo unico delle spese di giustizia.

In attesa della pubblicazione ufficiale del testo, ecco le novit� della riforma della legittima difesa:

Difesa sempre legittima: il nuovo art. 52 del codice penale

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L'art. 52 del codice penale prevede che non sia punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessit� di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

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Il "cuore" della nuova legge � indubbiamente l'art. 1 che, invece, va a stabilire che la difesa diventi "sempre" legittima e sussista il suddetto rapporto di proporzione nei casi di violazione di domicilio (art. 614 c.p.).

Con l'introduzione di un semplice avverbio, in sostanza, sar� consentito in ogni situazione scriminare la condotta della persona, legittimamente presente nell'abitazione, oppure nel luogo privato in cui si esercita un'attivit� commerciale professionale o imprenditoriale, che usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumit� e i beni propri o altrui, quando non vi � desistenza e vi � pericolo d'aggressione.

Ancora, la riforma inserisce un quarto comma all'art. 52 c.p., a norma del quale, nei casi summenzionati � ritenuto agire "sempre" in stato di legittima difesa "colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o pi� persone".

Eccesso colposo di legittima difesa: il nuovo art. 55 del codice penale

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Modificato anche l'art. 55 del codice penale che disciplina l'eccesso colposo con all'introduzione di un ulteriore comma (il quarto) che amplia e definisce il concetto di offesa: "nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilit� � esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumit� ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5 (minorata difesa), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

Trattandosi di una categoria giuridica non contemplata in origine dal codice penale, spetter� dunque al giudice valutare e interpretare, caso per caso, le situazioni sulle quali � chiamato a decidere per verificare se sussiste il predetto grave turbamento.

Pene inasprite per violazione domicilio, furto e rapina


La nuova legge si occupa anche di inasprire le pene per un'ampia una platea di reati.
Vediamo nello specifico:

Violazione di domicilio

La nuova forbice sanzionatoria prevista per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), diventa la reclusione da uno a quattro anni, anzich� l'attuale sei mesi a tre anni.

La reclusione, invece, diventa da due a sei anni (non pi� da uno a cinque anni) se il fatto � commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole � palesemente armato.

Furto in abitazione e furto con strappo

Per il furto in abitazione e il furto con strappo (624-bis c.p.), invece, la sanzione prevista (oltre alla multa da 927 euro a 1.500 euro) diventa la reclusione da quattro a sette anni, in luogo della soglia da tre a sei anni. Se il reato � aggravato dalle circostanze previste dagli artt. 61 e 625, comma 1, c.p., inoltre, si rischia la reclusione da 5 a 10 anni (anzich� 4-10 anni) e la multa da 1.000 a 2.500 euro (anzich� da 927 a 2.000 euro).

Inoltre, modificando l'art. 165 c.p., � previsto che per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. la sospensione condizionale della pena sia comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Rapina

Pene pi� severe anche per il reato di rapina: resta invariato il massimo edittale (10 anni), mentre il minimo passa da 4 a 5 anni di reclusione. Sono ritoccate in peius anche le pene per la rapina aggravata: il minimo passa da 5 a 6 anni di reclusione, invariato il massimo (20 anni). Pi� pesante anche la multa, che passa da 2000 euro di minimo (anzich� 1290) fino a massimo 4000 euro (anzich� 3098).

Legittima difesa: esclusa la responsabilit� civile


Il provvedimento interviene anche sui riflessi civilistici della legittima difesa, cos� da evitare che colui che agisce nella propria abitazione per difendere se o altri sia responsabile del danno cagionato.

L'art. 2044 c.c., ritoccato dalla nuova legge, stabilisce che la responsabilit� di ha compiuto il fatto sia esclusa nei casi di cui all'art. 52 (commi secondo, terzo e l'aggiunto quarto) c.p. come modificato.

Nei casi di eccesso colposo di colui che ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumit�, invece, sar� dovuta al danneggiato un'indennit� la cui misura � rimessa all'equo apprezzamento del giudice, che dovr� per� tenere conto conto della gravit�, delle modalit� realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato stesso.

Gratuito patrocinio per chi si � difeso legittimamente


Il provvedimento interviene anche in materia di spese di giustizia inserendo, dopo l'art. 115 del Testo Unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), un nuovo art. 115-bis (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti � emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa).

La norma estende il gratuito patrocinio alla persona nei cui confronti si procede penalmente, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo "domiciliare" (ex art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p. come modificati), ma in favore del quale � disposta l'archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perch� il fatto non costituisce reato.

Diritto a ripetere le somme da parte dello Stato

Lo Stato avr�, tuttavia, diritto a ripetere le somme anticipate nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

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