Data: 31/03/2019 10:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La riforma della legittima difesa è legge. Il sì definitivo è arrivato il 28 marzo 2019 a seguito dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge (sotto allegato) che va modificare il codice penale e, in particolare, l'istituto della legittima difesa.

Legittima difesa: la riforma è legge

Secondo le nuove norme, la difesa sarà "sempre" legittima in caso di violazione di domicilio e scriminata anche qualora si sia agito "in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".
Il testo novella anche altre norme del codice penale, del codice civile e del testo unico delle spese di giustizia.

In attesa della pubblicazione ufficiale del testo, ecco le novità della riforma della legittima difesa:

Difesa sempre legittima: il nuovo art. 52 del codice penale

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L'art. 52 del codice penale prevede che non sia punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

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Il "cuore" della nuova legge è indubbiamente l'art. 1 che, invece, va a stabilire che la difesa diventi "sempre" legittima e sussista il suddetto rapporto di proporzione nei casi di violazione di domicilio (art. 614 c.p.).

Con l'introduzione di un semplice avverbio, in sostanza, sarà consentito in ogni situazione scriminare la condotta della persona, legittimamente presente nell'abitazione, oppure nel luogo privato in cui si esercita un'attività commerciale professionale o imprenditoriale, che usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità e i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Ancora, la riforma inserisce un quarto comma all'art. 52 c.p., a norma del quale, nei casi summenzionati è ritenuto agire "sempre" in stato di legittima difesa "colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".

Eccesso colposo di legittima difesa: il nuovo art. 55 del codice penale

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Modificato anche l'art. 55 del codice penale che disciplina l'eccesso colposo con all'introduzione di un ulteriore comma (il quarto) che amplia e definisce il concetto di offesa: "nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5 (minorata difesa), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

Trattandosi di una categoria giuridica non contemplata in origine dal codice penale, spetterà dunque al giudice valutare e interpretare, caso per caso, le situazioni sulle quali è chiamato a decidere per verificare se sussiste il predetto grave turbamento.

Pene inasprite per violazione domicilio, furto e rapina


La nuova legge si occupa anche di inasprire le pene per un'ampia una platea di reati.
Vediamo nello specifico:

Violazione di domicilio

La nuova forbice sanzionatoria prevista per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), diventa la reclusione da uno a quattro anni, anziché l'attuale sei mesi a tre anni.

La reclusione, invece, diventa da due a sei anni (non più da uno a cinque anni) se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Furto in abitazione e furto con strappo

Per il furto in abitazione e il furto con strappo (624-bis c.p.), invece, la sanzione prevista (oltre alla multa da 927 euro a 1.500 euro) diventa la reclusione da quattro a sette anni, in luogo della soglia da tre a sei anni. Se il reato è aggravato dalle circostanze previste dagli artt. 61 e 625, comma 1, c.p., inoltre, si rischia la reclusione da 5 a 10 anni (anziché 4-10 anni) e la multa da 1.000 a 2.500 euro (anziché da 927 a 2.000 euro).

Inoltre, modificando l'art. 165 c.p., è previsto che per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. la sospensione condizionale della pena sia comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Rapina

Pene più severe anche per il reato di rapina: resta invariato il massimo edittale (10 anni), mentre il minimo passa da 4 a 5 anni di reclusione. Sono ritoccate in peius anche le pene per la rapina aggravata: il minimo passa da 5 a 6 anni di reclusione, invariato il massimo (20 anni). Più pesante anche la multa, che passa da 2000 euro di minimo (anziché 1290) fino a massimo 4000 euro (anziché 3098).

Legittima difesa: esclusa la responsabilità civile


Il provvedimento interviene anche sui riflessi civilistici della legittima difesa, così da evitare che colui che agisce nella propria abitazione per difendere se o altri sia responsabile del danno cagionato.

L'art. 2044 c.c., ritoccato dalla nuova legge, stabilisce che la responsabilità di ha compiuto il fatto sia esclusa nei casi di cui all'art. 52 (commi secondo, terzo e l'aggiunto quarto) c.p. come modificato.

Nei casi di eccesso colposo di colui che ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità, invece, sarà dovuta al danneggiato un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, che dovrà però tenere conto conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato stesso.

Gratuito patrocinio per chi si è difeso legittimamente


Il provvedimento interviene anche in materia di spese di giustizia inserendo, dopo l'art. 115 del Testo Unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), un nuovo art. 115-bis (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa).

La norma estende il gratuito patrocinio alla persona nei cui confronti si procede penalmente, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo "domiciliare" (ex art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p. come modificati), ma in favore del quale è disposta l'archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

Diritto a ripetere le somme da parte dello Stato

Lo Stato avrà, tuttavia, diritto a ripetere le somme anticipate nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

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