Data: 26/02/2019 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Di recente, la Corte di cassazione ha pronunciato una sentenza relativa all'interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un sanitario, convenuto in giudizio per un'ipotesi di responsabilit� medica.

Si tratta della pronuncia numero 4738/2019 (sotto allegata) che, al di l� degli aspetti relativi alla manleva della Compagnia assicuratrice, rileva anche indirettamente perch� dalla stessa emerge la significativa pronuncia del Tribunale di primo grado, in materia di danni da nascita indesiderata.

Farmaco non idoneo alla contraccezione

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La vicenda alla base della pronuncia della Corte riguardava infatti una coppia di genitori che aveva citato in giudizio il medico di base della donna, chiedendo il risarcimento per i danni da nascita indesiderata che erano derivati dal fatto che il sanitario, al contrario di quanto gli era stato richiesto, aveva prescritto un farmaco non idoneo alla contraccezione, tanto che i due avevano, appunto, generato un figlio.

Spese per il mantenimento

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Accogliendo la domanda dei due, il Tribunale aveva quindi condannato il medico di base a risarcire il danno patrimoniale cagionato dalla sua condotta e rappresentato dalle spese per il mantenimento della minore, quantificate in 116.237 euro oltre interessi legali.

S� alla manleva

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A portare la questione sino all'attenzione della Corte di cassazione � stata la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di manleva proposta dal medico nei confronti della propria compagnia, poi confermata anche dalla Corte d'appello.

Per la Corte, per�, le argomentazioni addotte dai giudici del merito a sostegno del diniego di manleva non sono condivisibili, con la conseguenza che il medico va quindi garantito dalla propria compagnia di assicurazione rispetto alla condanna che gli � stata inflitta.

Applicazione delle norme ermeneutiche

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Si segnala che, nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha enunciato un principio importante, valido in questo come in altri ambiti.

In particolare, per i giudici, "l'applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362 ss. c.c. � un'operazione di diritto, che peraltro non � affidata a una potest� dispositiva delle parti coinvolte, id est non dipende da specifiche argomentazioni della parte interessata. Questa deve portare il fatto all'esame del giudice � e poi jura novit curia".


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