Data: 26/02/2019 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il Comune non dovrà risarcire il centauro per i danni occorsi a causa dell'incidente provocato da una macchia d'olio sull'asfalto appena formatasi. In tal caso è integrato il caso fortuito che esclude la responsabilità dell'ente poiché, essendosi la chiazza appena formata, non vi è stato modo di intervenire tempestivamente per rimuoverla.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 4963/2019 (qui sotto allegata) così respingendo definitivamente il ricorso di un motociclista che aveva citato il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un incidente stradale avvenuto in una via cittadina, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo.

Il sinistro era stato provocato, nel dettaglio, da una macchia d'olio sulla strada e. secondo il conducente. avrebbe dovuto risponderne l'amministrazione in applicazione dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni cagionati da cose in custodia).

Responsabilità fondata sul rapporto di custodia

La Cassazione, nel rigettare l'impugnazione, richiama i consolidati principi in tema di responsabilità da cose in custodia. In primis, spiegano gli Ermellini, il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi.

Il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito.
Nel dettaglio, il caso fortuito viene inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima.
In particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

Il Comune non risponde del sinistro se la macchia d'olio sulla strada era fresca

La Cassazione ha ritenuto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., operi dunque anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, ad esempio per le inside presenti sul manto stradale, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno.
Le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d'olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere.
L'amministrazione può liberarsi dalla medesima responsabilità dimostrando che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Nella specie, è stata esclusa la responsabilità del Comune essendo stato accertato il caso fortuito: la macchia d'olio presente sul manto stradale era fresca e il fatto che la stessa si fosse appena formata non aveva consentito all'ente custode della strada, preposto alla sua manutenzione, di porvi in alcun modo rimedio tempestivamente.
Si tratta di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione degli elementi di prova regolarmente acquisiti nel corso del giudizio e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile in sede di legittimità.

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