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Data: 26/02/2019 18:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La prescrizione presuntiva triennale, di cui all'art. 2956 c.c., si applica anche ai crediti per mensilità accessorie (tredicesima e quattordicesima mensilità) e, in generale, a tutte le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. La medesima prescrizione presuntiva, invece, non si applica al credito per trattamento di fine rapporto di lavoro, in quanto il TFR è un pagamento che si esaurisce in un unico atto alla cessazione del rapporto. Tanto emerge dalla sentenza 4687/2019 (qui sotto allegata) con cui la sezione lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata.
Il caso[Torna su] Il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione di prescrizione, rigettava le domande che un lavoratore aveva proposto nei confronti dell'azienda per cui era stato dipendente per oltre dieci anni al fine di conseguire differenze retributive connesse al rivendicato superiore inquadramento di responsabile delle vendite. Una decisione parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che condannava la società a pagare oltre 14mila euro al dipendente ritenendo inapplicabili gli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. ai crediti azionati in relazione al TFR, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva delle ferie e festività. Una decisione contestata dalla società in ordine all'applicabilità della prescrizione presuntiva anche ai crediti relativi a periodi superiori al mese (quali il T.F.R., 13° e 14° mensilità), vertendosi in ipotesi di crediti di natura retributiva corrisposti per periodi superiori al mese. La prescrizione presuntiva[Torna su] Con riguardo alle retribuzioni periodiche (salari, stipendi, ma anche mensilità aggiuntive, gratifiche annuali) gli Ermellini rammentano che vale il richiamo a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi contenuto nell'art. 2948 c.c. (prescrizione di cinque anni). I crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici, soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 e n. 5, c.c. (riferito quest'ultimo alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro), sono sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva prevista dagli artt. 2955, n. 2 (un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese) e 2956 c.c. (tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese). Tale istituto, incontestabilmente ritenuto applicabile, anche se decisamente in via residuale, ai crediti di lavoro, non costituisce prescrizione in senso proprio, non comportando l'estinzione del diritto, giacchè si limita ad integrare, a fronte del decorse del tempo stabilito ex lege, una presunzione legale del suo soddisfacimento, che può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria (tramite confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento del giuramento decisorio). Prescrizione presuntiva non applicabile al TFR[Torna su] Proprio in ragione della ripetitività dei pagamenti e della ratio che sottende la norma, volta a risolvere questioni attinenti a rapporti commerciali, professionali o di lavoro, mediante la predisposizione del descritto meccanismo processuale, il Collegio esclude che il T.F.R. possa ritenersi assoggettato alla invocata prescrizione presuntiva. Si tratta, infatti, di pagamento che si esaurisce in un unico atto al momento di cessazione del rapporto, non ha natura periodica e non è strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, in quanto tale. Prescrizione presuntiva mensilità aggiuntive[Torna su] Diversa è la conclusione in ordine al riconoscimento delle cd. mensilità aggiuntive: gli Ermellini ritengono che l'ordinamento abbia inteso consentire anche con riferimento a tale categoria di crediti l'applicazione dei termini prescrizionali sanciti dall'art. 2956 c.c., versandosi in ipotesi di pagamenti, connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, che vengono calcolati su periodi superiori al mese ed erogati sempre con cadenza superiore al mese. La Corte conclude che la prescrizione presuntiva triennale può essere invocata anche in relazione alle mensilità aggiuntive, fermo restando che resta escluso che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (cfr. sent. n. 63/1966) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro. Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto. |
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