Data: 27/02/2019 11:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione � Da 10 a 15 anni di carcere, come per l'associazione mafiosa, per il voto di scambio. � la principale novit� della riforma della disciplina del voto di scambio politico-mafioso su cui � iniziata la discussione in assemblea alla Camera, dopo l'approvazione del Senato nei mesi scorsi (leggi anche Voto di scambio: fino a 15 anni di carcere) sul testo licenziato con modifiche dalla commissione giustizia.

Il nuovo art. 416-ter del codice penale

La pdl 1302 (sotto allegata) mira a modificare la legge, introdotta nel 1992 da Giovanni Falcone, in due direzioni: da una parte chiarendo e semplificando l'interpretazione; dall'altra inasprendo le pene per chi venisse condannato.

Nello specifico, le modifiche in discussione alla Camera riguardano:


- l'innalzamento della reclusione da 10 a 15 anni di carcere, come per l'associazione mafiosa;

- l'estensione del reato anche nel caso in cui l'accordo venga stipulato a mezzo di intermediari e non direttamente dal soggetto mafioso, nonch� nel caso in cui non sia nota la relazione dell'interlocutore con l'organizzazione mafiosa;

- l'ampliamento della punibilit� del reato anche nei casi in cui lo scambio non riguardi solo il denaro e ogni altra utilit�, ma pi� in generale la disponibilit� a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa;

- l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per chi viene condannato.


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