Data: 02/03/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il medico che prescrive un farmaco pericoloso a una propria paziente per farla dimagrire senza adottare le opportune cautele pu� essere chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo, come � di recente successo a un endocrinologo/diabetologo, che ha visto confermata in via definitiva la sua condanna con la sentenza della Corte di cassazione numero 8086/2019 qui sotto allegata.

La colpa del medico

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Il medico, in particolare, aveva prescritto alla paziente la fendimetrazina nonostante il divieto di cui al d.m. del 24 gennaio 2000 e aveva violato le disposizioni dettate dal d.m. 18 settembre 1997 sulla durata massima trimestrale del trattamento farmacologico. Il medico, inoltre, aveva prescritto il predetto farmaco nonostante ne conoscesse i rischi e aveva somministrato unitamente a esso anche altre sostanze attive senza considerare lo stato psico-fisico della paziente e omettendo di acquisire le informazioni amnestiche e di disporre gli accertamenti clinici strumentali utili.

Per i giudici la morte della paziente era quindi da considerarsi a lui imputabile, essendo l'evento non solo evitabile ma anche prevedibile.

Prevedibilit�

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Proprio con riferimento alla prevedibilit�, i giudici hanno precisato che non � richiesto che essa "riguardi la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue pi� dettagliate articolazioni ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca".

Pi� in generale, la Corte ha aggiunto anche che "dal punto di vista soggettivo per la configurabilit� del rimprovero � sufficiente che tale connessione tra la violazione delle prescrizioni recate dalle norme cautelari e l'evento sia percepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare la situazione rischiosa".

Il giudizio di imputazione causale

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Nel ricostruire il nesso di causalit� tra la condotta del sanitario e il decesso della paziente, la Corte di cassazione ha ampiamente ripercorso i principi che reggono il relativo accertamento, citando in pi� occasioni la sentenza Franzese e ricordando che l'elevata probabilit� logica richiesta per porre giuridicamente due fatti in rapporto di causa/effetto "non esprime altro che la forte corroborazione dell'ipotesi sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili".

I giudici, in proposito hanno poi aggiunto che "la corroborazione dell'ipotesi � fondata sulla affidabilit� delle informazioni scientifiche utilizzate; sull'evidenza probatoria, disponibile e coerente con l'ipotesi stessa; nonch�, infine, sulla capacit� di resistenza di questa rispetto alle contro-ipotesi". Infatti, solo in tal modo "pu� esservi razionalit� dell'ipotesi e la coerenza logico-argomentativa dell'enunciato diviene oggettiva dimostrazione di "verit�" processuale".


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