Data: 03/03/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Si versa in ipotesi di colpa cosciente quando l'agente prevede che la sua condotta possa cagionare l'evento dannoso, ma agisca ugualmente con il convincimento di poterlo evitare.

Per poter verificare la sussistenza di una simile situazione il giudice dovr� valutare e indicare, in modo analitico, gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilit� in astratto dell'evento, ma la sua previsione in concreto da parte dell'imputato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 8133/2019 (qui sotto allegata).

Il caso

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Innanzi agli Ermellini ricorre un automobilista che, compiendo un sorpasso azzardato e imprudente in ora notturna, aveva urtato e investito la bicicletta guidata da un uomo, deceduto a seguito dell'impatto. Per questo, l'uomo era stato condannato dalla Corte d'Appello per il reato di omicidio colposo, con applicazione della circostanza aggravante 61 n. 3 c.p (aver agito nonostante la previsione dell'evento).

Per il giudice del gravame, la condotta tenuta dall'automobilista integra gli estremi della c.d. colpa cosciente in quanto risulta che egli si era concretamente rappresentato che, con il proprio comportamento gravemente imprudente, avrebbe potuto ledere il conducente del veicolo antagonista.

In particolare, i giudici hanno desunto questo atteggiamento interiore dalla macroscopicit� della condotta colposa tenuta dall'imputato che ha ammesso di aver notato che la bicicletta procedeva in maniera zigzagante, ma, nonostante ci�, ha comunque posto in essere una pericolosissima manovra di sorpasso a velocit� sicuramente eccessiva rispetto alla condizione di tempo e luogo, senza adeguatamente calcolare la distanza di sicurezza dal mezzo antagonista e senza adeguatamente calcolare la dimensione della semicarreggiata a sua disposizione.

Pertanto, secondo la Corte territoriale, l'uomo ha percepito come concrete le possibili conseguenze della propria improvvida condotta, omettendo tuttavia ogni conseguente cautela.

Dolo eventuale e colpa cosciente

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La Cassazione rammenta la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente: si versa in questo secondo caso, di c.d. colpa con previsione, quando l'agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento, ma ha il convincimento di poterlo evitare. Nel dolo eventuale, invece, l'agente non ha la convinzione di poter evitare l'evento, ma accetta il rischio che l'evento si verifichi.

Per aversi colpa cosciente non � dunque sufficiente che l'evento sia prevedibile (perch� la prevedibilit� dell'evento costituisce elemento ineludibile ed essenziale per poter ritenere esistente l'elemento soggettivo per ogni forma di reato colposo), ma � necessario che l'agente l'abbia previsto in concreto, sia pure con il convincimento di cui si � detto.
Il problema pi� complesso in queste fattispecie, come spesso avviene per gli elementi della condotta che hanno una connotazione di natura psicologica, � quello dell'accertamento in concreto degli elementi, per lo pi� di natura sintomatica e quindi indiziaria, dai quali sia possibile dedurre che l'agente avesse previsto, sia pure genericamente, un evento dannoso del tipo di quello effettivamente provocato.
La decisione impugnata, facendo leva esclusivamente sulla "macroscopicit� della condotta colposa", ha fondato la sua valutazione su elementi certamente idonei a dimostrare l'esistenza della prevedibilit� dell'evento e a confermare l'elevatissimo grado di colpa da parte dell'imputato che ha agito in violazione di numerose regole di comportamento.

Colpa cosciente si desume da elementi sintomatici

La colpa con previsione, precisano gli Ermellini, � cosa diversa rispetto alla prevedibilit� dell'evento e prescinde dalla gravit� della colpa, occorrendo che l'agente lo abbia concretamente previsto, rappresentandosi la possibilit� del verificarsi di un evento dannoso sia pure con la convinzione di evitare che si verifichi.
Non � sufficiente, dunque, affermare la gravit� delle violazioni compiute n� che tale condotta gravemente inosservante rendesse prevedibile il verificarsi di un evento dannoso: la colpa, per la sua natura normativa, si fonda sulla violazione di regole cautelari che si formano su base normativa o tenendo conto dell'esperienza che consente di attribuire carattere di prevedibilit� a certe violazioni.
La prevedibilit� degli eventi dannosi sta alla base della formazione della regola cautelare, ma � richiesta anche la prevedibilit� dell'evento in concreto verificatosi. Se si prende a parametro della colpa con previsione la prevedibilit� dell'evento, sottolinea la Corte, si � fuori strada perch� la prevedibilit� � il fondamento della colpa.

Deve quindi esistere, perch� l'evento possa essere ritenuto "previsto", un quid pluris rispetto alla sua mera prevedibilit� e ci� non pu� essere costituito dalla gravit� delle violazioni compiute, bens� da elementi, nella generalit� dei casi, di natura sintomatica, che consentano di affermare che l'evento � stato effettivamente previsto dall'agente.
E ci� manca nella sentenza impugnata, nella quale il giudice avrebbe dovuto indicare analiticamente i suddetti elementi sintomatici da cui desumere non la prevedibilit� in astratto dell'evento, bens� la sua previsione in concreto da parte dell'imputato.

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