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Data: 16/09/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Reato di incendio colposo: com'è punito[Torna su] L'incendio è un fenomeno che il nostro codice penale ha preso espressamente in considerazione in virtù delle conseguenze lesive che da esso possono derivare a cose e persone. Nel dettaglio, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere norme ad hoc in relazione agli incendi, collocandole nel libro II, Titolo VI, del codice penale dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica. Si tratta di reati tutti contraddistinti da una diffusività del danno tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non aprioristicamente individuabile. Si è innanzi a un livello di indeterminatezza che riguarda, non solo, gli effetti della condotta, ma anche le persone offese. Se l'art. 423 del codice punisce l'incendio c.d. doloso, per la cui realizzazione è richiesta la consapevolezza e volontà di porre in essere la fattispecie criminosa, l'incendio è punito anche a titolo colposo: la fonte normativa si rintraccia, in tal caso, nell'art. 449 del codice penale rubricato "Delitti colposi di danno". Leggi anche la guida Incendio doloso La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni "chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423 bis, cagiona per colpa un incendio" (o altro disastro previsto dal capo I del Titolo VI). I delitti colposi di danno, dunque, puntano a sanzionare penalmente le condotte colpose di coloro che pongono in pericolo particolari beni giuridici e, di conseguenza, anche la pubblica incolumità. Il legislatore, nel tenere conto anche delle condotte colpose, ha inteso così rafforzare la tutela dell'incolumità pubblica, poiché spesso tali reati si configurano non per volontà dell'agente (dolo), ma a seguito di comportamenti negligenti, imprudenti o comunque lesivi di specifiche norme precauzionali o per inosservanza di leggi, regolamenti e ordini. Elemento oggettivo del reato di incendio colposo[Torna su] L'art. 449 c.p. trova attuazione qualora l'incendio sia colposamente cagionato a qualsiasi bene, fatta eccezione per boschi e foreste, avendo il legislatore ritenuto opportuno dedicare a quest'ultima fattispecie colposa una norma ad hoc (423-bis, comma 2). Non ogni fuoco è di per sé qualificabile come incendio: la giurisprudenza ha identificato l'evento nel rogo che divampa in vaste proporzioni, quindi in quel un fuoco con tendenza a progredire, diffusivo e non facilmente estinguibile, caratterizzato da fiamme divoratrici e dalla potenza distruttrice, ovvero con entità e proporzioni tali da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis, Cass., n. 2805/1988). Si prescinde, tuttavia, da un pericolo concreto essendo sufficiente la probabilità che le fiamme appiccate abbiano uno sviluppo distruttivo nei termini sopra esposti, da desumersi dalla situazione di fatto verificatasi quanto alle dimensioni e caratteristiche del fuoco (cfr. Cass., n. 14263/2017). Ancora, la giurisprudenza (Cass., n. 43126/2008) ha ritenuto, per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui, non necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità poiché, quando il fuoco si sviluppa su cose che non sono di proprietà dell'agente, tale pericolo si presume "iuris et de iure". Elemento soggettivo del reato di incendio colposo[Torna su] L'art. 449 c.p. prevede che sia passabile di sanzione penale anche l'incendio provocato colposamente, ovvero in presenza di imperizia, imprudenza o negligenza. Tali circostanze andranno valutate in rapporto alla qualifica e all'attività in concreto svolta dall'agente, che funge da parametro per commisurare la diligenza media a questi richiesta. Per la Cassazione (cfr. Cass. n. 18997/2009), risponde del reato di incendio colposo anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, abbia dato causa colposamente all'incendio per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio (cfr. Cass. n. 18997/2009). Si pensi al caso in cui l'incendio divampi in un fondo propagandosi ai terreni vicini a causa della condotta incauta del proprietario del fondo che aveva ammassato sul suo terreno una quantità consistente di erba secca, rovi e sterpaglie senza provvedere alle adeguate cautele. Incendio boschivo colposo[Torna su] L'art. 449 c.p. rinvia all'art. 423-bis per quanto riguarda la punibilità dell'incendio boschivo colposo. Quest'ultima norma è stata introdotta nel codice penale dall'art. 11 della L. 353/2000 allo scopo di assicurare una maggiore tutela all'ipotesi che, in precedenza, era prevista quale mera aggravante (ex art. 425 c.p.). La fattispecie criminosa punibile, come chiarito dal primo comma, è quella di chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. In sostanza, ha precisato la giurisprudenza, il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 c.p. solo per l'oggetto. Il secondo comma, invece, chiarisce che la reazione dell'ordinamento scatta anche qualora l'incendio sia cagionato per colpa, ma in questo caso la pena è ridotta rispetto alla fattispecie dolosa (reclusione da 1 a 5 anni anziché da 4 a 10 anni). Le pene sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette oppure se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Il reato ha natura plurioffensiva: la norma intende tutelare sia il bene giuridico dell'incolumità pubblica che quello dell'Integrità del patrimonio boschivo e, per suo tramite, dell'ambiente considerato bene insostituibile per la qualità della vita. Il Decreto Legge n. 120/2021, nel recare, tra l'altro, "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi" è intervenuto con numerose modifiche sull'art. 423-bis del codice penale, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi di incendio boschivo doloso. Ciononostante, il provvedimento ha soggiunto alcuni commi che involgono anche l'ipotesi di incendio colposo. In particolare, si prevede che la pene prevista dall'art. 423-bis c.p. vengano ridotte, dalla metà a due terzi, nei confronti di coloro che si adoperino "per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" provvedano concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Pena scontata da un terzo alla metà, invece, per chi aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Differenze tra incendio colposo e doloso[Torna su] Affinché sia integrato il reato di Incendio colposo, come premesso, è necessario che sussista, in capo all'agente, l'elemento soggettivo della colpa: il fatto tipico si realizza a causa della negligenza imprudenza o imperizia dell'agente (che andranno valutate in relazione alla sua qualifica e all'attività concretamente) oppure per inosservanza di leggi, regolamenti od ordini. A titolo colposo, inoltre, è punibile espressamente anche l'incendio boschivo a norma dell'art. 423-bis, secondo comma. Diversa, invece, è l'ipotesi di cui al primo comma della stessa norma o di cui all'art. 423 c.p.: in entrambi i casi ci si trova di fronte a un incendio definito "doloso" che si presenta qualora l'agente ponga in essere il delitto con piena coscienza e volontà, ovvero intenzionalmente in tutti i suoi elementi costitutivi. L'evento dannoso o pericoloso, in sostanza, dovrà essere dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Nell'ipotesi di incendio cosa propria, inoltre, si richiede anche che l'autore sia consapevole di arrecare pericolo alla pubblica incolumità. L'incendio doloso è punito in maniera più grave (reclusione da tre a sette anni e da quattro a dieci anni in caso di incendio boschivo) rispetto a quello colposo (reclusione da 1 a 5 anni, anche in caso di incendio boschivo). Vedi anche la guida al reato di incendio |
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