Data: 03/03/2019 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Può configurarsi il reato di cui all'art. 570-bis del codice penale anche qualora la violazione degli obblighi di assistenza familiare si verifichi nei confronti dei figli nati fuori dal formale vincolo del matrimonio.

La vicenda

[Torna su]
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, VI sezione penale, nella sentenza n. 8297/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 3 della L. n. 54/2006 per aver violato gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati da una relazione more uxorio.
In Cassazione, l'imputato ritiene che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 21/2018 abbia comportato l'abrogazione delle norme (artt. 12 sexies della L.n. 898/70 e 3 della L. n. 54/2003) in forza delle quali lo stesso ricorrente era stato incriminato.
Inoltre, ritiene che la relativa condotta non possa essere ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 570-bis c.p. che fa riferimento alla qualità di coniuge, mentre lui era in una coppia convivente e non unita in matrimonio.

Reato non versare il mantenimento ai figli nati fuori dal matrimonio

Gli Ermellini chiariscono che il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 21/2018, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (cfr. Cass., n. 55744/2018).
Si ribadisce la validità dell'orientamento di legittimità alla stregua del quale, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui all'art. 3, legge 54/2006, anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell'assegno periodico disposto dall'autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (cfr. Cass. n. 14731/2018).

Responsabilità genitoriale nei confronti dei figli: l'interpretazione sistematica

A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (L. 76/2016 e d.lgs. 154/2013) che ha inserito l'art. 337-bis. c.c., e, quindi, di una rilettura dell'art. 4, comma secondo, legge n. 54/2006, tutt'ora in vigore, in base al quale le disposizioni introdotte da tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati e, pertanto, agli inadempimenti degli obblighi fissati dal tribunale dei minori nei loro confronti.
Tale assetto non risulta superato dalla novella introdotta con l'art. 570-bis c.p., in esecuzione della delega conferita con la legge n. 103/2017 di natura meramente compilativa che autorizzava la traslazione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice, senza contemplare alcuna modifica sostanziale delle stesse.

Equiparazione figli naturali e legittimi

Secondo la giurisprudenza, l'esegesi letterale dell'art. 570-bis c.p., che distingue tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell'ambito del diritto civile (artt. 337-bis e ss. c.c.).
In sostanza, gli obblighi dei genitori, che nascono dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del resto, alla previsione dell'art. 30, comma 3, della Costituzione.
In tale contesto normativo, la Cassazione conclude ritenendo che l'unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella che porta ad applicare l'art. 570-bis c.p. anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.

Tutte le notizie