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Data: 04/03/2019 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Superato il criterio del tenore di vita, deve essere valorizzata la natura complessa dell'assegno divorzile, connotato da una funzione assistenziale e volto a riequilibrare la situazione patrimoniale degli ex coniugi a seguito dell'evoluzione dei redditi rispetto all'epoca della separazione.
La vicenda[Torna su] Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 5975/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di uomo condannato a versare alla ex moglie un assegno divorzile di 100 euro mensili. Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe sbagliato a motivare solo sulla quantificazione dell'assegno divorzile, senza illustrare il requisito necessario per il riconoscimento dell'assegno e cio� la circostanza che il coniuge non avesse mezzi adeguati o non potesse procurarseli per ragioni oggettive o si fossero deteriorate le sue condizioni economiche. Assegno divorzile: i principi delle Sezioni Unite[Torna su] Gli Ermellini, nel respingere il ricorso, non possono che rammentare le importanti puntualizzazioni fornite dalle Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, in tema di assegno divorzile. Il legislatore assegna all'assegno divorzile anche una funzione equilibratrice del reddito dei coniugi, ma questa non � finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bens� al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente pi� debole al patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi. In particolare, l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge non ha solo natura assistenziale, ma anche una natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidariet�. Ci� conduce, secondo il Supremo Consesso, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bens� il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Assegno divorzile e funzione equilibratrice del reddito dei coniugi[Torna su] Il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilit� di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio per decidere l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno dovr� essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonch� di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'et� dell'avente diritto. Nel caso in esame, la Corte d'Appello si � attenuta a questi principi poich� ha valorizzato la complessa natura dell'assegno divorzile, connotato da una funzione assistenziale e volto a un riequilibrio della situazione patrimoniale dei coniugi alla luce dell'evoluzione della situazione reddituale dei coniugi rispetto a quella dell'epoca della separazione, e ne ha tenuto conto attraverso una puntuale ricostruzione e un'articolata valutazione delle emergenze probatorie conseguenti all'assolvimento degli oneri probatori delle parti. |
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