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Data: 04/03/2019 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Una revisione e integrazione del codice civile che consentirà ai coniugi e alle parti di un'unione civile, o futuri tali, di stipulare accordi "prematrimoniali" per regolare i rapporti personali e patrimoniali, anche in previsione di un'eventuale crisi del rapporto. Ancora, patti sulle successioni future con cui si potrà anche rinunciare, in tutto o in parte alla successione. Lo prevede una delle dieci deleghe approvate lo scorso 28 febbraio dal Consiglio dei Ministri in materia di semplificazioni, riassetti normativi e codificazioni di settore.
La revisione del codice civile[Torna su] Il disegno di legge per la revisione del codice civile (qui sotto allegato) è parte di un pacchetto di dieci deleghe che, inizialmente, erano tutte oggetto del disegno di legge in materia di semplificazione approvato lo scorso dicembre da Palazzo Chigi e mai giunto in Parlamento. Il testo, infatti, non aveva mancato di generare dubbi e polemiche a causa della sua eccessiva ampiezza e indeterminatezza. La preoccupazione maggiore era che, trasferendo all'esecutivo l'iniziativa legislativa su un un numero di materie talmente rilevante, il Parlamento ne sarebbe uscito di fatto esautorato. Per quanto riguarda la revisione e integrazione del codice civile, qualora giunga l'autorizzazione del Parlamento, il Governo potrà intervenire in una serie di materie, tra cui: rapporti tra le parti, successione, contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Accordi "prematrimoniali" per coniugi e uniti civilmente[Torna su] La delega mira a consentire la stipulazione di "accordi" tra i nubendi, tra i coniugi, e tra le parti di una programmata o attuata unione civile. Tali accordi avranno lo scopo di regolare i rapporti personali e quelli patrimoniali tra le parti, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli. La stipulazione dovrà sempre avvenire nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume. Patti sulle successioni future[Torna su] Novità anche in materia successoria: la delega mira a introdurre nel codice civile misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo. Particolare attenzione merita, tuttavia, la volontà di introdurre la possibilità di stipulare patti sulle successioni future, che attualmente il codice civile espressamente vieta (cfr. art. 458 c.c.). Attraverso tali patti, come previsto dalla delega, si potranno devolvere, ai successori ivi indicati, i beni del patrimonio ereditario in essi determinati, oppure si potrà consentire la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e Tra le riforme in materia successoria, infine, emerge quella volta a trasformare la quota riservata ai legittimari (artt. 536 e ss. c.c.) in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l'asse ereditari. Contratti: più tutele ai consumatori[Torna su] Il d.d.l. di riforma del codice civile contiene anche una serie di principi che guardano con particolare attenzione ai consumatori, assicurando loro una maggiore tutela. La delega mira a prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti. Inoltre, sempre in materia contrattuale, qualora una parte, nel corso delle trattative, sia a conoscenza di un'informazione di rilievo determinante per il consenso sarà inderogabilmente tenuta a comunicarla all'altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte. Sono escluse da tale previsione le informazioni concernenti il valore dell'oggetto del contratto. Il codice civile dovrà, altresì, disciplinare i casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive, o comunque scorrette, ovvero circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra determinano l'invalidità del contratto concluso. Infine, la delega prevede che siano affette da nullità le clausole di patti o accordi che risultino in contrasto con i diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione, dalla Convenzione dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta europea dei diritti fondamentali, con salvezza quando possibile delle altre clausole del contratto. Contratti e responsabilità[Torna su] Il testo si pone anche come obiettivo quello di coordinare più razionalmente e compiutamente le eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale. Inoltre, è previsto di estendere le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale per la responsabilità extracontrattuale e, nei congrui casi, contrattuale, anche disancorandola dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi. Delega riforma codice civile: le altre novità del d.d.l.[Torna su] Altri punti che emergono dal d.d.l. puntano, ad esempio, a integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni (escluse quelle di origine bancaria), con i necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative, alle procedure di liquidazione degli enti. Inoltre, il testo punta a: - disciplinare nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sul piano sociale; - disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidatesi nell'uso bancario e finanziario; - disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo una adeguata tutela dei beneficiari. Decreti legislativi e attuativi[Torna su] I decreti legislativi volti ad attuare la riforma del codice civile dovranno essere adottati, entro un anno dall'entrata in vigore della delega, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia Sugli schemi di decreto legislativo saranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si dovranno pronunciare nel termine di 45 quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive.
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