Data: 09/03/2019 15:00:00 - Autore: Domande e Risposte

Domanda: nel caso in cui, in un appartamento, uno dei coinquilini fuma marijuana, gli altri vanno incontro a una qualche forma di responsabilità?

Risposta: No, gli inquilini non commettono reato solo per il fatto di tollerare che un coinquilino si fumi uno spinello ogni tanto. Non basta infatti essere cointestatari di un contratto di locazione per avere problemi. La responsabilità penale infatti, come precisato dal comma 1 dell'art 27 della Costituzione è personale. Insomma a stare attento deve essere chi si fa la canna. La detenzione di certe sostanze in determinati quantitativi infatti costituisce illecito amministrativo e se si rileva la destinazione allo spacciocostituisce reato.

Quando la detenzione è reato

Per capire in quali casi avere la disponibilità di una certa quantità di sostanze stupefacenti può costituire reato, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'art 73 del Dpr n. 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Il comma 1 di questo articolo, in particolare, prevede che:

"1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000."

Dalla norma risulta quindi che costituisce reato coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, passare, spedire in transito, consegnare a qualunque scopo le sostanze contenute nella tabella n. 1 allegata al Testo Unico.

Quando la detenzione è illecito amministrativo

La detenzione di sostanze stupefacenti è invece illecito amministrativo ai sensi dell'art 75 dello stesso Testo Unico, ai sensi del quale: "Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

  • a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ;
  • b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  • c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  • d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario."

La mera detenzione quindi non è del tutto priva di conseguenze, anzi, come precisa l'art. 75, prima di avere la certezza che le sostanze siano veramente destinate a uso personale occorre considerare:

  • che la quantità di sostanza non superi i limiti indicati dal decreto del Ministro della salute;
  • il suo peso lordo complessivo;
  • il modo in cui sono confezionate, ovvero se frazionate o meno.

Tali elementi infatti, possono portare il giudice a ritenere che la detenzione è destinata in realtà allo spaccio e quindi a una delle figure di reato contemplate dal predetto art. 75 del Testo Unico.

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