Data: 06/03/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La nozione di certificazione di processo, i requisiti essenziali, le modalità di realizzazione e l'efficacia probatoria. Sono questi alcuni dei concetti su cui si è soffermato lo Studio 4_2018 DI (sotto allegato) approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 17 gennaio 2019 e pubblicato sul sito istituzionale.

Certificazione di processo: cos'è

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Lo studio prende le mosse dalla recente introduzione della cd. certificazione di processo, attraverso una modifica dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) volta a favorire la dematerializzazione di grosse quantità di documenti analogici.

La norma chiarisce che: "La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia".

In assenza di indicazione normativa espressa, si legge nello studio, spetta all'interprete stabilire quali siano i contenuti e le modalità di realizzazione di questa peculiare ipotesi di certificazione, nonché l'efficacia probatoria delle relative copie.

Certificazione di processo: come funziona

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Gli Autori, all'esito di un'indagine tendente ad operare anche un raffronto con istituti analoghi, giungono a ritenere che la "certificazione di processo" sia la certificazione di un processo idoneo a realizzare un determinato risultato, ossia la conformità della copia all'originale senza ricorrere al tradizionale metodo di raffronto dell'originale con la copia.
Ciò ha come conseguenza fondamentale che l'attendibilità del risultato è inscindibilmente connessa all'attendibilità del relativo processo, il quale, pertanto, si connota necessariamente:
- sul piano soggettivo, per la presenza del notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, cui fa capo l'attività di certificazione dell'intero processo, che, sul piano delle tecniche di documentazione notarile, trova un significativo referente nel cd. verbale di constatazione;
- sul piano oggettivo, per il ricorso, da un lato, a tecnologie che diano maggiore affidamento in ordine al risultato che si intende ottenere (ossia la conformità della copia all'originale) e, dall'altro lato, ad una serie di attività ulteriori, che fanno capo al pubblico ufficiale autorizzato a certificare il processo, del pari indispensabili per assicurare l'attendibilità di quel risultato.

Efficacia probatoria

Quanto all'efficacia probatoria delle copie ottenute ricorrendo al suddetto processo, la soluzione che i notai ritengono più conforme e funzionale al sistema è quella di ritenere che il relativo risultato sia assistito da una presunzione (nella specie di conformità delle copie agli originali), salva la possibilità di prova contraria.
Tuttavia, in assenza di una previsione normativa espressa in tal senso (presunzione legale relativa) "occorrerebbe, de iure condendo, un nuovo intervento del legislatore in tal senso o quanto meno, de iure condito, un intervento giurisprudenziale tendente ad affermare il medesimo principio ricorrendo alla cd. presunzione giurisprudenziale".
Sul piano della prova, e non più dell'onere della prova, proprio il peculiare modo di atteggiarsi della "certificazione di processo" impone di diversificarne l'efficacia a seconda che vengano in rilievo o meno fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale autorizzato.
Ove vengano in rilievo, infatti, fatti constatati personalmente dal pubblico ufficiale, questi saranno coperti da una efficacia probatoria privilegiata, ossia, per intendersi, faranno piena prova fino a querela di falso.
Ove, invece, ciò non accada, si fuoriesce dai confini della prova legale per rientrare, a pieno titolo, in quelli della prova libera.

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