Data: 13/03/2019 12:00:00 - Autore: Luca Passarini
Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - Il Parlamento italiano è l'organo costituzionale di natura complessa e collegiale che esercita la funzione legislativa quale espressione principale della volontà popolare.

Le funzioni del Parlamento

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A questa funzione il Parlamento affianca anche funzioni di indirizzo politico, di controllo e informazione. Inoltre al Parlamento in seduta comune spetta l'elezione del Presidente della Repubblica; l'elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale; l'elezione di 8 Componenti del Consiglio superiore della magistratura; e la scelta dei cittadini fra cui vanno sorteggiati i giudici aggregati della Corte Costituzionale. Funzione principale è e resta comunque la produzione di norme di rango primario: le leggi ordinarie.

La struttura del Parlamento

L'art. 55 Cost. afferma che: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

Il bicameralismo

È la stessa Costituzione che prevede pertanto un sistema bicamerale, ripartendo l'esercizio della funzione legislativa a due diverse Camere, e perfetto poiché entrambe le Camere sono dotate degli stessi poteri. Alcune differenze che si possono citare, riguardano la composizione: la Camera dei deputati è composta da 630 membri (art. 56 2° co. Cost.7), il Senato da 315 (art. 57 2° co. Cost.8), più i senatori a vita di diritto e di nomina presidenziale.

Inoltre la Camera dei Deputati è eletta a base nazionale dai cittadini maggiorenni, il Senato della Repubblica è eletto a base regionale dai cittadini che hanno compiuto almeno venticinque anni.

Potestà regolamentare e autodichia

Alla potestà legislativa delle due camere si affianca la potestà regolamentare prevista direttamente in Costituzione all'art. 64 che afferma che: "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti". Fonti di diritto primarie, insindacabili e subordinate alla sola Costituzione. Inoltre sul tema dell'autonomia occorre ricordare che ciascuna Camera delibera il bilancio e il proprio consuntivo: le spese gravano su un fondo speciale, che è amministrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito direttamente da ciascuna Camera.

La diretta soluzione delle Camere delle controversie sorte con i propri dipendenti, è detta autodichia o giurisdizione domestica. Inoltre gli edifici parlamentari sono inviolabili.

Gli organi interni delle camere

Tra gli organi interni delle camere rilevano: l'ufficio di presidenza, le giunta parlamentari, le commissioni:

Il presidente e l'ufficio di presidenza

L'art. 63, comma 1, Cost., afferma che: "Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza" espressione questi non solo della maggioranza parlamentare ma anche delle minoranze.

I presidenti dirigono le sedute parlamentari e svolgono altre funzioni espressamente previste nei regolamenti parlamentari.

Le giunte parlamentari

Organi interni che svolgono funzioni extralegislative, consultive e di controllo rispettando nella composizione la proporzione dei partiti. Alla Camera troviamo: la giunta delle elezioni, la giunta per le autorizzazioni e la giunta per il regolamento. Al Senato, invece, la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la giunta per il regolamento.

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Le commissioni parlamentari

Le commissioni parlamentari sono organi interni di ciascuna Camera, presentano una composizione proporzionale ai risultato elettorale. Si dividono in commissioni permanenti se istituite permanentemente all'interno di ciascuna Camera, operando in base alla determinata competenza per materia; speciali se costituite straordinariamente per scelta di ciascuna Camera al fine di risolvere questioni di specifico interesse (es. commissioni d'inchiesta); bicamerali miste. In base alla loro attività le commissioni possono operare poi in sede referente (esame di ogni progetto di legge che verrà relazionato di fronte all'Assemblea a cui spetta la deliberazione), redigente (formulazione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge, lasciando all'assemblea la decisione sul testo finale) e deliberante (svolgendo l'esame e l'approvazione dei progetti di legge in luogo all'assemblea).

Durata del mandato

La durata del mandato parlamentare prende il nome di legislatura, fissata a cinque anni con riforma costituzionale per entrambe le camere, salvo scioglimento anticipato (art. 88 Cost.), o proroga in caso di guerra (art. 60 Cost.), concetto che è da tenere distinto dalla prorogatio che vede invece operare l'organo parlamentare fino al suo rinnovo, senza mai creare interruzioni di sorta. La prima convocazione è fissata con decreto del Presidente della Repubblica e deve tenersi non oltre il 20° giorno dall'insediamento delle nuove Camere.

Le deliberazioni parlamentari

Per aversi una deliberazione parlamentare valida è necessaria la presenza, nell'aula, della maggioranza assoluta dei suoi membri, nota anche come numero legale. Occorre però ricordare che in entrambe le Camere vige la presunzione del numero legale, superata quando almeno 20 deputati o 12 senatori (o lo stesso Presidente) richiedano la verifica. Le deliberazioni di ciascuna Camera sono invece adottate a maggioranza dei presenti, è questa la maggioranza semplice, sempre sufficiente per deliberare salvo che la Costituzione non richieda una maggioranza superiore (maggioranza qualificata). È inoltre generalmente nota la differenza del computo degli astenuti, dove alla Camera il R.C.D. dispone che ai fini della determinazione della maggioranza, sono considerati presenti coloro che votano, quindi gli astenuti sono considerati come assenti; mentre nel Regolamento del Senato si dispone che ogni deliberazione sia presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, nel senso che gli astenuti sono calcolati ai fini di determinazione della maggioranza e dunque sono considerati come presenti.

Rapporti con l'esecutivo

L'art. 64.4° Cost. dichiara che: "I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".


Bibliografia:

AA.VV., Diritto costituzionale, manuale per concorsi pubblici, 2018


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