Data: 08/03/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Da qualche anno ormai, in materia di separazione e divorzio si sente sempre più spesso parlare di parental sharing, ovverosia di suddivisione paritetica della frequentazione tra genitori separati e figli minori, in luogo del collocamento prevalente presso il padre o presso la madre.

Di recente, la questione è stata trattata in maniera articolata dal Tribunale di Catanzaro che, con il provvedimento numero 443/2019 qui sotto allegato, ha ampiamente ripercorso il tema della responsabilità genitoriale paritetica, non ancora largamente applicata dalla giurisprudenza italiana, ma pienamente aderente a quanto disposto dall'articolo 337-ter del codice civile, "che non pare riferirsi esclusivamente all'affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa".

Indice:

Provvedimenti sul collocamento paritario

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In primo luogo, il Tribunale di Catanzaro ha ripercorso lo stato dell'arte in materia di collocamento paritario, citando, sebbene solo di sfuggita, il ddl Pillon e soffermandosi, più approfonditamente, sulla Risoluzione del Consiglio d'Europa numero 2079/2015 e sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge numero 176/1991.

Nella prima, in particolare, si auspica l'adozione di misure che assicurino, oltre che una responsabilità genitoriale condivisa, una parità di ruoli tra padri e madri nei procedimenti di separazione personale, che passi anche attraverso la cd. shared residence.

La Convenzione di New York, invece, riconosce il diritto dei fanciulli di intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori anche in caso di separazione e sancisce il principio secondo il quale sia la madre che il padre sono responsabili dell'educazione e dello sviluppo dei figli. Tutti argomenti poi ripresi anche dalla Carta di Nizza.

Il provvedimento in commento, nel ricostruire l'evoluzione del collocamento paritario non omette di segnalare i protocolli e le linee guida adottati da alcuni Tribunali italiani, come quelli di Perugia, Salerno e Brindisi.

Gli effetti della parental sharing

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Il Tribunale di Catanzaro si è poi soffermato sugli effetti della parental sharing sullo sviluppo del minore, rilevando che non esiste un'adeguata letteratura scientifica in Italia in proposito.

Di contro, sussiste un'ampia letteratura scientifica americana che dà atto che negli USA e in molti paesi europei la shared custody è utilizzata in maniera sempre crescente e che il figlio che vede la figura paterna coinvolta nella propria crescita grazie a una frequentazione fisica costante trae dei benefici a livello psicologico rispetto al figlio che frequenta il padre solo per poche ore a settimana o nel fine settimana.

Del resto, ricorda il giudice, la letteratura scientifica è sostanzialmente allineata nel ritenere che, per aversi relazioni durature e consolidate tra genitori e figli, è necessario che il tempo trascorso insieme sia cospicuo e che, se ciò non avviene, è difficile ricostruire un rapporto compromesso.

La giurisprudenza e la legislazione italiana sulla joint custody

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Dopo aver esaminato i provvedimenti sul collocamento paritario dei minori e la letteratura scientifica sul tema, il Tribunale di Catanzaro si è occupato di ripercorrere il percorso della legislazione e della giurisprudenza italiana in materia di joint custody.

In particolare, il decreto dà conto del fatto che, nonostante le modifiche apportate dalla legge n. 56/2006 alla disciplina dell'affidamento dei figli, la giurisprudenza degli ultimi dieci anni ha effettivamente preferito un affido condiviso della prole, tuttavia con una tendenza a prevedere il collocamento prevalente presso una delle due figure genitoriali, di fatto quasi vanificando la portata innovativa della riforma.

In sostanza, per i giudici, nel nostro paese "a fronte di una shared legal custody permane una sole physical custody, vale a dire che solo legalmente i minori sono affidati in maniera condivisa tra i due genitori, mentre la custodia fisica resta affidata prevalentemente ad uno dei genitori".

La conseguenza principale di ciò sta nel fatto che il dato relativo ai provvedimenti giudiziali collegati alla decisione sull'affidamento dei figli - quali quelli sull'assegnazione della casa familiare o sulla previsione e sull'ammontare di un assegno di mantenimento del minore a carico del genitore non collocatario - è restato sostanzialmente invariato rispetto a quello antecedente alla riforma del 2006. E, con riferimento all'affidamento dei minori nei giudizi di separazione dei coniugi, spesso è accaduto che l'Italia subisse sanzioni da parte della Corte di Strasburgo per violazione dell'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo, che pone "degli obblighi positivi inerenti al «rispetto» effettivo della vita famigliare".

Quando i tempi paritetici sono da preferire

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Tutta questa ricostruzione è servita al Tribunale di Catanzaro non tanto per affermare che il collocamento dei figli presso entrambi i genitori con tempi paritetici sia assolutamente da preferire, quanto per chiarire che lo stesso è preferibile "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto".

Il che vuol dire che la shared custody va esclusa, ad esempio, quando ci sono figli molto piccoli o quando gli impegni lavorativi dei genitori o le abitazioni delle quali dispongono non la rendono la soluzione migliore. Del resto, al contrario di quanto avviene in altri paesi (specie del nord Europa), in Italia la parità di ruoli all'interno di una coppia genitoriale si scontra ancora oggi con molteplici ostacoli sia economici che sociali.

La vicenda

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Nel caso di specie, le specificità del caso concreto hanno reso la previsione di tempi paritetici priva di ostacoli e, in quanto tale, assolutamente preferibile per il giudice. Il bambino, infatti, ha quasi 6 anni e ha sempre vissuto nella casa familiare in cui al momento vive il padre. Non sono state ravvisate esigenze per cui non potrebbe distaccarsi dalla madre per lungo tempo o di notte né circostanze che renderebbero la permanenza presso l'abitazione del padre una scelta pregiudizievole.

I tempi che trascorrerà con il padre e quelli che trascorrerà con la madre sono stati quindi stabiliti in misura paritetica.


Si ringrazia il Dott. Marco Pingitore per la cortese segnalazione


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