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Data: 12/03/2019 12:00:00 - Autore: Luca Passarini di Luca Passarini - Il governo è l'organo esecutivo della struttura costituzionale dello Stato. Vediamo quali funzioni svolge, qual è la sua organizzazione e come avviene la formazione:
Cos'è il governo e quali funzioni svolge[Torna su]
Quale organo esecutivo dello Stato, il governo svolge principalmente funzioni di direzione amministrativa e di controllo, essendo il vertice di tutti i settori amministrativi dello Stato e funzioni di indirizzo politico insieme alla maggioranza parlamentare di cui è diretta espressione, attraverso il rapporto fiduciario che si instaura necessariamente tra i due organi. Inoltre è titolare di funzioni legislative delegate, mediante l'adozione di atti aventi forza di legge, noti come decreti legislativi o decreti legge (disciplinati in Costituzione agli artt. 76-77). Gli articoli della Costituzione che si occupano del funzionamento del Governo sono in realtà piuttosto scarni (artt. 92-96 Cost.), venendo necessariamente integrate da disposizioni legislative, concernenti funzioni, struttura e compiti dell'organo, quali la L. 23 agosto 1988, n. 400; il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300; il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Organizzazione dell'esecutivo[Torna su]
Al pari del Parlamento, il Governo è un organo costituzionale complesso perché formato al suo interno da più organi. Questi si differenziano tra organi necessari perché previsti direttamente in Costituzione (e tra questi occorre citare Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri) e organi non necessari (vicepresidenti del Consiglio; Ministri senza portafoglio; sottosegretari di Stato; Consiglio di Gabinetto, Comitati interministeriali; Commissari straordinari del Governo) la cui creazione e il funzionamento è disciplinato in apposite disposizioni legislative, ad integrazione della previsione costituzionale. Organi esecutivi necessari[Torna su]
Tra gli organi necessari del governo rilevano il presidente del consiglio, il consiglio dei ministri e i ministri: Il Presidente del Consiglio dei MinistriIl Presidente del Consiglio dei Ministri è previsto direttamente in Costituzione, risultando essere un organo monocratico, la cui nomina spetta al Capo dello Stato al termine di un complesso procedimento; dura in carica fino a quando l'esecutivo gode della fiducia parlamentare e che con il Consiglio dei Ministri instaura un rapporto non gerarchico ma di coordinamento, dirigendo la politica generale del Governo di cui è responsabile, rappresentando l'esecutivo nei rapporti con gli altri organi costituzionali e mantenendo l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, in base allo specifico programma di governo. In base a queste specifiche prerogative sarà sottoposto a uno specifico regime di responsabilità, sia politico che giuridico. Il Consiglio dei MinistriIl Consiglio dei Ministri è un invece un organo costituzionale collegiale, formato da tutti i Ministri (anche, quelli senza portafoglio), dal Presidente del Consiglio (che lo presiede), dal vice presidente del Consiglio e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che esercita le funzioni di segretario senza voto deliberativo, come precisa la legge 400/1988. È all'interno del Consiglio dei Ministri che si forma la politica generale del Governo (l'indirizzo politico, condiviso attraverso il rapporto fiduciario con la maggioranza delle Camere.) mediante la deliberazione e l'adozione di atti con carattere vincolante che rientrano a buon titolo tra le fonti del diritto. I ministriIl ministro rappresenta a sua volta un organo costituzionale titolare di funzioni politiche (in composizione collegiale) e amministrative (singolarmente, quale direzione svolta sugli specifici settori della Pubblica Amministrazione). Occorre ricordare che i Ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e come il Presidente del Consiglio sono sottoposti a responsabilità sia politica che giuridica. Organi esecutivi non necessari[Torna su]
Gli organi non necessari del Governo, tra cui rilevano i vicepresidenti del consiglio, i ministri senza portafoglio, i sottosegretari, il consiglio di gabinetto, sono previsti da apposite disposizioni legislative ad integrazione delle previsioni della carta costituzionale. Le specifiche previsioni, sulla loro creazione e funzionamento, sono contenute nella legge 23 agosto 1988, n. 400; nel D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300; nel D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. La formazione del governo[Torna su]
La nascita di un nuovo esecutivo è un procedimento complesso e alle volte anche lungo che sottolineano l'importanza fondamentale della figura del Presidente della Repubblica, vero attore del processo. In caso di dimissioni volontarie, mancata fiducia, votazione di una mozione di sfiducia o altre cause, il Presidente della Repubblica, per prassi costituzionale, dà avvio a una serie di consultazioni dalle quali emergerà la possibile figura del nuovo Capo dell'esecutivo, cioè il soggetto capace di formare un nuovo governo che sia in grado di ottenere, nel termine perentorio di dieci giorni, la fiducia di entrambe le Camere del Parlamento. Mandato e incaricoTalvolta, specie nelle frequenti situazioni di stallo, il Presidente della Repubblica ricorre all'istituto del mandato esplorativo, affidando a un soggetto istituzionale il compito di superare l'impasse, abilitandolo a svolgere consultazioni ristrette. Individuato il potenziale premier, a questo viene affidato il compito, non affatto certo, di provvedere alla formazione del nuovo esecutivo. L'incaricato accetta con riserva l'incarico, individuando gli eventuali ministri da proporre e realizzando un programma di governo da sottoporre alla votazione delle camere. Svolti questi adempimenti il Presidente del Consiglio incaricato scioglierà la riserva accettando l'incarico o rinuncerà all'incarico, per le difficoltà incontrate nella formazione della nuova maggioranza, costringendo il Presidente della Repubblica a riaprire le consultazioni e a individuare un nuovo soggetto. Nomina e giuramentoNel caso in cui si riesca a formare un Governo che gode del consenso della maggioranza politica in Parlamento, il Capo dello Stato è tenuto a nominare il Presidente del Consiglio, con decreto, dopo aver accettato definitivamente le dimissioni del precedente presidente (accettate con riserva). Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente governo. All'atto della nomina il Presidente del Consiglio presenta la lista dei ministri al Presidente della Repubblica, il quale li nominerà. Inoltre, prima di assumere le funzioni, i membri del Governo dovranno prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 Cost). Mozione di fiducia alle CamereSolo successivamente alla nomina e al giuramento, il Governo per essere nel pieno delle sue funzioni e terminare così il procedimento di formazione dell'esecutivo, si presenterà ad entrambe le camere per ottenere la fiducia (art.94), entro dieci giorni dalla prestazione del giuramento, mediante la "mozione di fiducia" quale atto di indirizzo politico con cui il Parlamento approva e partecipa al programma politico dell'esecutivo, venendo motivata e votata per appello nominale. Si considera concessa con la sola maggioranza semplice. Leggi anche: - Il governo è eletto dal popolo? Riferimenti bibliografici AA.VV., Manuale di diritto costituzionale per i concorsi pubblici, 2018 |
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