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Data: 04/04/2022 08:00:00 - Autore: Luca Passarini
Chi è il presidente della Repubblica[Torna su] Il Presidente della Repubblica, nell'ordinamento politico della Repubblica Italiana è il Capo dello Stato, simbolo dell'unità nazionale e garante della Costituzione. Il Capo dello Stato non è una figura ricompresa all'interno di uno dei tre poteri tipici che caratterizzano la tripartizione classica tra potere legislativo esecutivo e giudiziario. Il suo è un ruolo neutro che prevedo piuttosto lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di sorveglianza dei tre poteri suddetti. Il primo Presidente della Repubblica Italiana è stato Enrico De Nicola, l'ultimo Capo dello Stato in carica, eletto a fine gennaio 2022 al suo secondo mandato è il Prof. Sergio Mattarella. L'art. 87 della Costituzione[Torna su] "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale." Questo il disposto dell'art. 87 della Costituzione
Questo organo costituzionale, monocratico e super partes, ha infatti il compito di rappresentare la nazione e di controllare il corretto funzionamento degli organi, configurandosi come arbitro dei conflitti politici interni al Parlamento e più in generale dell'intero meccanismo costituzionale. Nella storia l'attribuzione principale esercitata dal capo dello Stato è quella d'indirizzo politico. Eleggibilità ed elezione[Torna su]
L'articolo 84 della Costituzione definisce i requisiti di eleggibilità del Capo dello Stato, ovvero chi può essere eletto Presidente della Repubblica, ovvero:
Per quanto riguarda invece il meccanismo di elezione, è l'articolo 83 della Costituzione a definirne in linea di massima la disciplina. La norma sancisce infatti che il Presidente della Repubblica debba essere eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (come eccezione si segnala solo la Valle dl'Aosta che ha un solo delegato). L'elezione avviene per scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dell'assemblea per le prime tre votazioni, dalla quarta è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dalla lettura dell'art. 85, 3° comma, si evince che: "Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica". La Costituzione nel caso appena descritto sottrae quindi a un organo oramai prossimo alla scadenza l'elezione della prima Carica dello Stato. È questo l'unico caso in cui il Presidente della Repubblica, la cui durata in carica è fissata dalla Costituzione a sette anni, gode degli effetti della prorogatio, che consiste nella proroga dei poteri fino all'elezione del nuovo Presidente e al successivo giuramento di fronte al Parlamento in seduta comune (art. 91), per evitare un vuoto di continuità. Giuramento e durata del mandato[Torna su]
Il Presidente della Repubblica eletto può iniziare a svolgere pienamente le proprie funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al Parlamento in sedute Comune, esclusi però i delegati regionali, in base a quanto previsto dall'art. 91 della Costituzione. Nell'occasione il Presidente rivolge al parlamento, oramai per prassi consolidata, un messaggio. Come stabilisce l'art. 85 della Costituzione il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni, che è quindi la durata del suo mandato, a partire da quando presta giuramento. La durata di sette anni è stata stabilita per impedire che il presidente della Repubblica finisca per essere condizionato dalla maggioranza politica e che quindi finisca per avere legami eccessivi con le Camere che lo hanno votato, la cui durata, invece è di 5 anni. Fisiologicamente il mandato presidenziale termina per la scadenza del settennio, anche se non ci sono limiti al numero di mandati del Capo dello Stato. Lo stesso infatti è rieleggibile, se però non viene rieletto diventa di diritto senatore a vita, a meno che lo stesso non rinunci a questa carica. Gli ex Presidenti della Repubblica inoltre, assumono di diritto il nome e la carica di Presidenti della Repubblica emeriti. Elezioni Presidente della Repubblica 2022Le elezioni dell'anno in corso sono un esempio del doppio mandato allo stesso Presidente della Repubblica. Il 29 gennaio 2022 infatti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato eletto per la seconda volta, dopo che, l'ottava votazione si è conclusa con 759 voti a favore su 983 votanti. Presidente della Repubblica donnaIl 2022 è stato però anche l'anno in cui il Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha sfiorato l'elezione a Presidente della Repubblica. L'ultima donna delle poche che alla fine non sono riuscite a salire al Quirinale. Prima di lei si ricordano Nilde Iotti e Tina Anselmi nei primi anni novanta, Emma Bonino nel 1999 e Anna Finocchiaro nel 2013. Stipendio e dotazione del capo dello Stato[Torna su]
Il Capo dello Stato, in base a quanto dispone il comma 3 dell'art. 84 della Costituzione, gode di uno stipendio e di una dotazione, che sono determinati per legge. La legge che disciplina la materia è la n. 1077/1948 dedicata alla "Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica". L'art. 1 dispone prima di tutto che la dotazione del Presidente della Repubblica è costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e dalla collegata autorimessa, tutti siti in Roma, via della Dataria, rispettivamente ai nn. 21 e 14, dalla tenuta di Castelporziano (tranne i terreni che risultano affittati) e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni stessi. La dotazione comprende anche la somma annua di lire centottanta milioni, da corrispondersi in dodici mensilità. L'art. 2 stabilisce invece che "L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, e' determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilità". Ovviamente trattasi di importi, ancora espressi in lire tra l'altro, che negli anni sono stati incrementati e adeguati. Un comunicato della Presidenza della Repubblica ha infatti comunicato che l'importo annuo previsto, a cui il Presidente in carica ha in parte rinunciato, ammonterebbe a euro 239.182 lordi. Cessazione del mandato[Torna su]
La cessazione dalla carica termina naturalmente con la scadenza del mandato settennale. Il mandato però può venire meno anche prima della scadenza naturale per le seguenti cause:
La cessazione del mandato prima del tempo impone di anticipare le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica, non valendo in questo caso l'istituto della prorogatio. La supplenza[Torna su]
In caso di impedimento solo temporaneo (per sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale in pendenza del processo costituzionale, malattia, viaggio all'estero...) opera invece l'istituto della supplenza, il quale prevede che le funzioni e le attribuzioni del Presidente della Repubblica vengano assunte dal Presidente del Senato (art. 86 Costituzione) con poteri, che la dottrina definisce, di ordinaria amministrazione. Le funzioni del presidente della Repubblica[Torna su]
Le funzioni che la Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica sono molteplici. Oltre a rappresentare l'unità del Paese, il Presidente ha anche la rappresentanza esterna, con riferimento alla quale è il soggetto legittimato alla ratifica dei trattati internazionali dopo essere stato autorizzato dalle Camere, a dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere e ad accreditare e ricevere i funzionari diplomatici. Il Presidente della Repubblica, poi, esercita alcune funzioni connesse all'esercizio della giurisdizione, in quanto presiede il CSM, nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale, concede la grazia e commuta le pene. Con riferimento all'attività parlamentare, il Presidente della Repubblica indice le elezioni, fissa la prima riunione delle nuove Camere e può inviare messaggi alle stesse, convocarle in via straordinaria, scioglierle nei limiti consentiti dalla Costituzione e nominare fino a cinque Senatori a vita. Le funzioni più significative sono tuttavia quelle relative all'attività legislativa, con riferimento alla quale il Presidente promulga le leggi approvate dal Parlamento, rinvia alle Camere quelle non promulgate, eventualmente chiedendo una nuova deliberazione, autorizza la presentazione di ddl governativi, indice i referendum, emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti del Governo. Un'ulteriore funzione riconosciuta al Capo dello Stato è quella esecutiva e di indirizzo politico, in virtù della quale egli nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, accoglie il giuramento e le eventuali dimissioni del Governo, presiede il Consiglio supremo di difesa, comanda le forze armate, nomina alcuni funzionari statali di alto grado, decreta lo scioglimento di una o entrambe le Camere e dei consigli regionali e la rimozione dei Presidenti di Regione. Infine, è il Presidente a conferire le onorificenze della Repubblica Italiana. Discorsi e persuasione moraleFunzioni non secondarie sono quelle di moral suasion o persuasione morale, per dirla all'italiana, nei periodi di crisi di Governo, finalizzate ad incentivare l'armonia tra forze di minoranza e maggioranza su tematiche importanti e la collaborazione per superare le divergenze. Questo potere è stato spesso esercitato tramite il rinvio delle leggi o degli atti avente forza di legge, quando il Capo dello Stato rileva la presenza di profili di incostituzionalità. Un ruolo che, come affermato anche dal presidente Napolitano, non pregiudica tuttavia la neutralità della figura del Capo dello Stato, perchè rientrante nei suoi poteri di moderatore e garante dell'Unità nazionale. Importanti sono infine i messaggi di contenuto sociale presenti nei discorsi del Presidente della Repubblica, come quello tradizionale di fine anno e quelli che tiene nel corso di festività, commemorazioni e celebrazioni varie. Gli atti presidenziali[Torna su] A conclusione dell'analisi della figura costituzionale del Presidente della Repubblica non si può non fare cenno agli atti presidenziali che vengono distinti in:
Nel primo caso gli atti sono solo formalmente presidenziali, mentre in verità il contenuto è determinato interamente dal Governo. Il Presidente svolge in questo caso un mero controllo di legalità o di merito, ma ha anche il potere di rallentare l'adozione e di richiedere un nuovo esame da parte dell'organo che li ha deliberati. Rientrano in questa categoria di atti i decreti legge; i decreti legislativi; i regolamenti governativi; le nomine amministrative; gli atti di esercizio dell'esecutivo.. Tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, troviamo invece la nomina di cinque senatori a vita e di cinque giudici della Corte costituzionale; la nomina di otto esperti componenti il CNEL; il rinvio al Parlamento di una legge; la promulgazione delle leggi; i messaggi alle Camere... Da ultimo occorre considerare gli atti sostanzialmente complessi, che sono atti il cui contenuto è determinato sia dal Governo che dal Presidente stesso e che impegnano la responsabilità di entrambi, potendosi considerare tali la nomina del Presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere; la concessione della grazia. La controfirma ministeriale[Torna su]
La stessa Costituzione esprime la necessità dello strumento della controfirma sugli atti presidenziali, richiedendo la sottoscrizione del Ministro proponente e anche del Presidente del Consiglio nel caso di decreti legge o decreti legislativi (art. 89 Cost.), per trasferire a questi la responsabilità (politica) dell'atto firmato dal Presidente. Responsabilità del capo dello Stato[Torna su]
Il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 90 della Costituzione "non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri." Rientrano nell'alto tradimento le intese che il Capo dello Stato raggiunge con potenze straniere, la cui finalità consiste nel pregiudicare gli interessi nazionali. Si considerano invece attentati alla Costituzione tutte quelle condotte intenzionali che perseguono l'obiettivo di violare la Costituzione e sovvertite l'ordine istituzionale della Repubblica Italiana. Elenco dei presidenti della Repubblica[Torna su] Questi i presidenti della Repubblica eletti fino ad oggi in Italia:
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