Data: 10/03/2019 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La "rivoluzionaria" pronuncia con cui le Sezioni Unite hanno chiarito i parametri dell'assegno divorzile inizia a mietere le prime "vittime". Deve ritenersi, infatti, che il contributo non spetti più al coniuge debole qualora le condizioni dell'onerato peggiorino, mentre l'altro è anche in grado di mantenersi autonomamente.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione prima sezione civile, nella sentenza n. 6386/2019 (qui sotto allegata). I giudici di merito avevano disposto la cessazione dell'obbligo dell'ex marito di corrispondere l'assegno divorzile alla moglie poiché la situazione reddituale dell'uomo era mutata, dopo il pensionamento, riducendo i suoi introiti.

La revisione delle condizioni economiche tra gli ex

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In Cassazione, le contestazioni della ex moglie, scontenta della decisione dei giudici, si risolvono in un nulla di fatto. La Corte rammenta come, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898/1970, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto fossero intervenute le sopravvenienze legittimanti la revisione delle condizioni economiche tra gli ex coniugi, per effetto del sopravvenuto pensionamento del marito.

Assegno divorzile e capacità reddituale del coniuge obbligato

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Per gli Ermellini risulta necessario ribadire quanto stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018) secondo cui il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Addio assegno se peggiora il reddito dell'onerato

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Nel caso di specie, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto integrati i presupposti per la cessazione dell'obbligo di corrispondere un assegno, avente natura essenzialmente assistenziale, di mantenimento all'ex coniuge, essendo sopravvenuta una riduzione della capacità reddituale del coniuge obbligato, conseguente al suo pensionamento (cfr. Cass. 8754/2011; Cass. 17030/2014).

Inoltre, la signora era risultata del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di reddito medio di € 3.000,00 mensili, con eliminazione del divario che in passato aveva giustificato l'attribuzione alla stessa dell'assegno divorzile.

In relazione all'ulteriore funzione dell'assegno perequativo­-compensativa, quale enucleata dalle Sezioni Unite nel recente arresto, la ricorrente nulla ha dedotto o allegato in merito alla necessità di raggiungimento in concerto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.

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