Data: 06/03/2019 23:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Difesa sempre legittima. � questo l'obiettivo del disegno di legge di riforma della legittima difesa approvato oggi alla Camera (con 373 voti a favore, 104 contrari e 2 astenuti) tra applausi e polemiche.

Dal 26 marzo il testo ora torna al Senato, in quanto la Camera ha apportato delle modifiche in ordine alla copertura finanziaria.

Ecco la scheda con le principali novit�:

Legittima difesa sempre presunta

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Il testo della riforma modifica il comma 2 dell'art. 52 del codice penale, in base al quale si pu� utilizzare un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa della propria o altrui incolumit�, o dei beni propri o altrui. Secondo la riforma, la legittima difesa sar� sempre presunta, ovvero sar� sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalit� tra offesa e difesa.

Inoltre, viene introdotta la presunzione secondo cui � sempre legittima difesa quella di colui il quale, trovandosi legittimamente nel proprio o altrui domicilio, agisca per respingere un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia.

Eccesso colposo

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La riforma interviene anche sull'art. 55 del codice penale in materia di eccesso colposo, escludendo la punibilit� di chi, trovandosi in condizione di grave turbamento o in condizione di minorata difesa, per la situazione di pericolo, commette il fatto per salvaguardare se stesso o altri.

Pene pi� severe per reati contro il patrimonio

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Il testo rende inoltre pi� severe le pene per alcuni reati contro il patrimonio, come il furto in abitazione, il furto con strappo e la rapina.

Esclusa responsabilit� civile per legittima difesa

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La legge interviene anche sul fronte civilistico, specificando che nei casi di legittima difesa domiciliare, � esclusa la responsabilit� di chi ha commesso il fatto. Per cui, l'autore del fatto assolto non sar� obbligato a risarcire il danno.

Gratuito patrocinio

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Viene, infine, introdotto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che venga assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.

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