Data: 09/03/2019 08:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 6324/2019 (sotto allegata) bacchetta gli avvocati e chiede il rispetto degli standard redazionali. Nel caso di specie, il ricorso infatti viene dichiarato inammissibile perché, per come è stato redatto, non permette alla corte di comprendere la vicenda processuale, le ragioni sostanziali che sono alla base della controversia e i motivi, costruiti con la riproduzione scannerizzata di atti, in alcuni punti illeggibili. Il ricorso viene respinto, come precisano gli Ermellini, non per ragioni puramente formali, ma perché esiste uno standard di redazione degli atti che in questo caso non è stato rispettato dal legale della ricorrente.

La vicenda processuale

Con atto di precetto un'avvocata intima una banca al pagamento di un importo stabilito da un'ordinanza di assegnazione emessa al termine di un processo di esecuzione in cui l'istituto di credito è stata terza pignorata. L'ordinanza di assegnazione viene notificata insieme al precetto. Avverso la procedura esecutiva instaurata nella forma del pignoramento presso terzi, l'istituto di credito propone opposizione all'esecuzione sostenendo che, nonostante il pagamento dell'intera somma la creditrice ha avviato le vie coattive. Disposta la sospensione dell'esecuzione, la causa viene quindi riassunta nel merito dalla creditrice in quanto la banca non ha saldato interessi, spese di notifica e registrazione dell'ordinanza. Il giudice di pace, davanti al quale resiste la banca, rigetta l'opposizione ritenendo il credito azionato frazionato illecitamente. Appella in via principale la creditrice deducendo, tra l'altro, il pagamento insufficiente del credito. Appella in via incidentale la banca contestando la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace. Il tribunale rigetta l'appello principale ritenendo la condotta della banca conforme a buona fede e correttezza e idoneo il pagamento offerto. Ricorre per Cassazione la creditrice sollevando 5 motivi d'impugnazione. Resiste con controricorso la banca.

Il ricorso deve rispettare lo "standard" redazionale

La Cassazione, con la sentenza n. 6324/2019 dichiara il ricorso inammissibile. La ricorrente, a giudizio della Corte "non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta della parziale riproduzione scannerizzata di atti, oltre che di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado." Il ricorso non contiene le ragioni della decisione di primo grado e d'appello. La lettura dei motivi poi, costruiti con riproduzione scannerizzata di atti, in alcuni punti illeggibili, non ne permette la comprensione. L'esposizione deve invece consentire alla corte la piena comprensione del fatto sostanziale da cui è scaturita la controversia, senza la necessità di dover ricorrere ad altre fonti o atti.

Non spetta alla Corte analizzare tutta una serie di elementi scoordinati e senza un filo logico ed estrapolare dagli stessi dati dai quali desumere i fatti di causa. Il ricorso non viene dichiarato inammissibile dalla Corte per il mancato rispetto di un puro formalismo. Gli Ermellini richiamano piuttosto "il rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e come detto presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell'assistito, così come le questioni sottoposte all'attenzione della Corte nel ricorso per cassazione cui si sia giunti."

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