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Data: 07/03/2019 19:00:00 - Autore: Redazione di Redazione – Ok alla legge contro il voto di scambio. Montecitorio ha infatti approvato il ddl con 280 sì, 135 no e 10 astenuti. Il testo ora dovrà tornare di nuovo in Senato per il sì definitivo, date le modifiche al nuovo art. 416-ter del codice penale.
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Voto di scambio: le novitàIl ddl (sotto allegato) si ricorda, mira a modificare la legge, introdotta nel 1992 da Giovanni Falcone, chiarendo e semplificandone l'interpretazione e inasprendo le pene per chi viene condannato. Nello specifico, le modifiche riguardano:
- l'innalzamento della reclusione da 10 a 15 anni di carcere, come per l'associazione mafiosa; - l'estensione del reato anche nel caso in cui l'accordo venga stipulato a mezzo di intermediari e non direttamente dal soggetto mafioso, nonché nel caso in cui non sia nota la relazione dell'interlocutore con l'organizzazione mafiosa; - l'ampliamento della punibilità del reato anche nei casi in cui lo scambio non riguardi solo il denaro e ogni altra utilità, ma più in generale la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa; - l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per chi viene condannato. Il nuovo art. 416-ter del codice penaleIl testo del nuovo art. 416-ter c.p. approvato oggi alla Camera è il seguente: "ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416- bis".
L'aula non ha apportato altre modifiche all'impianto originario del disegno di legge.
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