Data: 11/03/2019 12:10:00 - Autore: Luca Passarini
Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - Per magistratura si intende l'insieme di tutti gli organi giurisdizionali civili, penali, amministrativi, contabili, tributari che, nel loro complesso, costituiscono il potere giudiziario (quale potere dello Stato, autonomo e indipendente, che secondo la classica distinzione montesquieiana affianca il potere legislativo delle Camere e quello esecutivo o amministrativo del Governo).

Magistratura: il potere giudiziario

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Il potere giudiziario si presenta allora quale titolare unico della funzione giurisdizionale, quale soggetto chiamato a dare una corretta e uniforme applicazione al diritto, risolvendo le eventuali controversie, ove questo non sia rispettato o sia oggetto di lite tra più consociati. La giustizia è espressamente amministrata in nome del popolo come prevede l'art. 101 che rappresenta la prima norma del Titolo IV della Costituzione.

La giurisdizione ordinaria

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La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari, tali perché istituiti e regolati dalle norme di ordinamento giudiziario (l'art. 102 Cost. afferma che La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.; norme che direttamente richiamate in Costituzione sono appunto gli artt. 1 e 4 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). L'esercizio delle funzioni giudiziarie ordinarie è assistito da particolari garanzie, previste nella Costituzione: autonomia da ogni altro potere dello Stato, sottoposizione alla sola legge, indipendenza interna (da ogni vincolo gerarchico) ed esterna (da ogni condizionamento esterno), previsione del giudice naturale precostituito per legge, inamovibilità.

A corredo di queste garanzie costituzionali - che saranno analizzate in una trattazione complessiva nella sezione II - è demandato al Consiglio superiore della magistratura, organo di rilevanza costituzionale autonomo da ogni altro potere dello Stato, il potere di decidere su carriere, trasferimenti, nomine, giudizi disciplinari dei magistrati e, più in generale, ogni altro provvedimento riguardante lo status dei magistrati.


L'organizzazione della giurisdizione ordinaria

La giurisdizione ordinaria si distingue in civile e penale, a seconda dell'oggetto sul quale il giudice è chiamato a decidere. La giurisdizione civile ha ad oggetto la risoluzione di una controversia relativa alla tutela dei diritti o comunque all'applicazione di una legge (ad esempio, il giudice civile può occuparsi di proprietà, diritto di famiglia, obbligazioni e contratti, diritti della persona).

La giurisdizione penale ha ad oggetto la decisione sulla violazione delle norme penali e, dunque, sulla fondatezza dell'azione penale promossa dal pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto, che tali norme si assume (fatta salva, ovviamente, la presunzione di non colpevolezza) abbia violato. Le funzioni nel settore penale si distinguono in giudicanti e requirenti, le prime evidentemente proprie di coloro che assumono la decisione, le seconde dei magistrati (il c.d. ufficio del pubblico ministero) che svolgono le indagini. Al termine di esse, questi ultimi esercitano l'azione penale o chiedono l'archiviazione, sostengono l'accusa in giudizio, svolgono funzioni requirenti nei successivi gradi di giudizio (attraverso il potere di impugnare le sentenze e di avanzare richieste a tali organi).


L'articolazione degli uffici giudiziari

L'ordinamento giudiziario e la sua estrinsecazione attraverso gli uffici giudiziari è qualcosa che interessa non solamente la dottrina o gli "addetti ai lavori", ma che riguarda prima di tutto i cittadini e la loro difesa dei diritti. Non è sempre facile individuare ictu oculi quale sarà l'organo giudiziario competente in una determinata questione e presso quale tribunale si svolgerà il procedimento giudiziario. Fare chiarezza è perciò imprescindibile per fugare ogni eventuale dubbio e consentire da una parte la realizzazione dell'interesse leso, impedendo d'altro canto l'esercizio privato delle proprie ragioni e salvaguardando la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Per fornire una rappresentazione schematica e sintetica (ma non certo esauriente) degli organi giudicanti e requirenti occorre prendere in considerazione i vari gradi di giudizio e le funzioni svolte dai singoli magistrati. In primo grado la giurisdizione, civile e penale, è esercitata dai seguenti organi:

  • Giudice onorario di pace, organo monocratico onorario (è sì parte della giurisdizione ordinaria, ma non è un giudice di professione)
  • Tribunale ordinario, che giudica in composizione monocratica o collegiale, a seconda del tipo di controversia
  • Tribunale per i minorenni, che giudica in composizione collegiale integrata da esperti
  • Tribunale di sorveglianza, che giudica in composizione monocratica o collegiale

In primo grado, le funzioni requirenti sono esercitate da:

  • Procura della repubblica presso il tribunale ordinario (anche per i reati di competenza del giudice di pace)
  • Procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni
  • Procura generale presso la corte d'appello, per i procedimenti innanzi al Tribunale di sorveglianza.

In secondo grado, la giurisdizione è esercitata dai seguenti uffici:

  • Corte d'appello, per le impugnazioni avverso le decisioni del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni;
  • Tribunale ordinario, per le impugnazioni avverso le decisioni del giudice di pace (nonché per le impugnazioni avverso i provvedimenti sulla libertà personale);
  • Tribunale di sorveglianza, per le impugnazioni avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza.

In secondo grado, le funzioni requirenti sono esercitate dalla procura generale presso la corte d'appello. La giurisdizione di legittimità è esercitata dalla Corte suprema di Cassazione; nel giudizio davanti alla Corte, le funzioni requirenti sono esercitate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Infine, fra gli organi requirenti deve essere inclusa anche la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, che esercita, per citare il d.lgs. 160/06, funzioni requirenti di coordinamento nazionale.


Giudici di professione e giudici onorari

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Una ulteriore macrodistinzione nell'ambito della giurisdizione ordinaria è quella fra giudici "togati" (che esercitano le funzioni giudiziarie professionalmente, e sono dunque assunti a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico) e giudici "onorari" che sono la realizzazione del principio della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, che trova il suo momento più alto nella composizione delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello.

Composizione dell'ordine giudiziario

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Come magistrati di professione (giudici e p.m.) sono previsti in organico: 10.151 (effettivi circa 9.000) e come magistrati non di professione (laici, onorari, non togati) sono previsti in organico: 10.312 (effettivi circa 7.098).


Riferimenti bibliografici: G. Di Federico, Ordinamento giudiziario. Uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura


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