Data: 18/03/2019 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il lavoratore che assiste una persona disabile, ai sensi della L. n. 104/1992 (c.d. caregiver), avr� diritto al trasferimento in una sede pi� vicina al domicilio dell'assistito. La possibilit� di scegliere di lavorare pi� vicino al familiare da assistere, infatti, non vale solo all'inizio, ma anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e a seguito di domanda di trasferimento.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 6150/2019 (qui sotto allegata).

Il caso

A seguito di domanda di trasferimento, un lavoratore aveva chiesto di poter scegliere la sede di lavoro pi� vicina al Comune presso il quale era domiciliata la sorella, necessitante di assistenza. Diritto che gli era stato riconosciuto dalla Corte d'Appello, difformemente dal primo che giudice, che aveva dunque ordinato alla datrice di lavoro il trasferimento del dipendente presso una sede, tra quelle disponibili, in prossimit� del suddetto Comune.
Il giudice ha ritenuto integrati sia il requisito soggettivo, cio� la condizione di handicap grave della sorella del ricorrente, sia il requisito oggettivo della disponibilit� di posti per lo svolgimento delle mansioni di recapito in uffici vicini alla residenza del predetto familiare.
Secondo la Corte territoriale, infatti, l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 (modificato dalla L. n. 53/2000 e poi dalla L. n. 183/2010) deve trovare applicazione non solo nella fase genetica del rapporto quanto alla scelta della sede, ma anche in ipotesi di domanda di trasferimento proposta dal lavoratore.

Assistenza al parente portatore di handicap e scelta sede di lavoro

Una interpretazione confermata dalla Corte di Cassazione, la quale rammenta che la ratio dell'art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. 53/2000, "� quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed � irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso".
Dunque, il genitore o familiare lavoratore che svolga tale assistenza con continuit� avr� diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro pi� vicina al domicilio dell'assistito, non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attivit� lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.
E ci� si impone a maggior ragione dopo le modifiche introdotte con la L. n. 53/2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato, e con la L. n. 183/2010 che ha eliminato i requisiti della "continuit� ed esclusivit�" dell'assistenza.

Caregiver: il trasferimento in sede pi� vicina all'assistito con 104

Dal punto di vista letterale, la disposizione in esame non contiene un espresso e specifico riferimento alla scelta iniziale della sede di lavoro e risulta quindi applicabile anche alla scelta della sede di lavoro fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento.
Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravit�, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi "ogni forma di comunit�, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico", ivi compresa appunto la comunit� familiare.
La previsione di cui al citato comma 5 dell'art. 33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti riconosciuti sempre dalla L. 104, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore dei caregivers, e ci� sul presupposto che il ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap".
Circoscrivere l'agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, come preteso dalla societ� ricorrente, equivarrebbe a tagliare fuori dall'ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, in modo del tutto irrazionale e con compromissione dei beni fondamentali richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.


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