Data: 12/03/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Deve ritenersi inadeguata, anche in una prospettiva equitativa, la liquidazione adottata dal giudice di merito nei confronti dei figli di un uomo deceduto a seguito di sinistro stradale: la soglia ultima, fissata in 15 anni per tutti, per il calcolo del lucro cessante da risarcire ai figli del danneggiato defunto non tiene conto del fatto che la cessazione dell'obbligo di mantenimento non avviene necessariamente con il raggiungimento della maggiore età, potendo protrarsi oltre qualora i ragazzi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica.

La vicenda


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 6731/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dei congiunti di un uomo, immigrato serbo, che era morto in patria a seguito di un incidente mentre era trasportato sull'auto guidata dal fratello.

In Cassazione, i parenti che hanno avanzato domanda di risarcimento danni, ritengono che il giudice di merito abbia errato nel calcolare le date di nascita dei figli e di ritenere provato un danno complessivo in una media di 15 anni, senza effettuare una differenziazione, nonostante le loro date di nascita fossero versate in atti.

Secondo i ricorrenti ciò appare in spregio al diritto dei figli di ottenere il mantenimento, non limitato dalla legge al compimento della maggiore età, fino al momento in cui ciascuno non avesse raggiunto la piena indipendenza economica.

Lucro cessante ai figli della vittima anche oltre i 18 anni

La Cassazione concorda nel ritenere inadeguata, anche in una prospettiva equitativa, la valutazione compiuta dal giudice di merito che ha fissato in 15 anni la soglia ultima per il calcolo del lucro cessante da risarcire ai figli del danneggiato defunto.
Secondo consolidata giurisprudenza, per stimare il momento di cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, neppure il compimento della maggiore età può determinare la cessazione di tale obbligo, ove i figli non abbiano incolpevolmente possibilità di lavorare. Pertanto, tale mantenimento ben può protrarsi oltre (cfr. Cass., n. 32529/2018), fino al raggiungimento, da parte dei figli, di una condizione di indipendenza economica.
Ancora, sempre in ordine alla determinazione del lucro cessante in favore dei figli, il giudice a quo ha sbagliato nel non sommare e rivalutare i redditi già perduti, dal momento del sinistro fino alla data della decisione. Avrebbe dovuto, inoltre, capitalizzare i medesimi con riferimento alla data nella quale l'erogazione sarebbe verosimilmente cessata, epr conquista, da parte dei figli, dell'indipendenza economica.
La Corte d'Appello, infine, ha sbagliato a optare per i valori minimi previsti dalle tabelle di Milano supponendo che, in mancanza della convivenza tra li defunto ed familiari, si dovesse presumere una scarsa intensità del legame. A giudizio del Collegio trattasi di argomentazione del tutto illogica.

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