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Data: 18/03/2019 10:00:00 - Autore: Luca Passarini di Luca Passarini - I principi fondamentali della Costituzione italiana esprimono le finalità, i valori e gli ideali dello Stato disegnato dalla carta costituzionale. Sono racchiusi formalmente nei primi dodici articoli. Vediamoli brevemente:
Principio democratico[Torna su]
Ex art. 1 Cost., l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il principio viene a coincidere con quello di sovranità popolare, la legittimazione del potere politico istituzionale risiede cioè nel consenso dei governati, prevedendo in questo modo una netta divisione dei poteri. La volontà del corpo elettorale e degli organi rappresentativi si esprime secondo il principio della maggioranza. La democrazia implica infatti il riconoscimento dei diritti civili, politici, sociali. Principio personalista, pluralista, solidaristico[Torna su]
Tale principio viene sancito all'art. 2. Principio personalista appunto perché esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da nessuno. Pluralista perché viene tutelato sia l'uomo come individuo sia l'uomo nelle relazioni sociali con i medesimi diritti che spettano agli individui (a questo riguardo si pensi alla disciplina costituzionale della famiglia art. 29; delle minoranze linguistiche art. 6; delle comunità religiose artt. 7,8,19, 20; dei sindacati art. 39; dei partiti politici art. 49). Solidaristico infine perché l'esistenza di doveri crea delle responsabilità, è necessario anche concorrere alla realizzazione altrui, allo svolgimento della vita sociale e non solo pretendere unicamente spazi di libertà. Principio di uguaglianza[Torna su]
Principio proclamato all'art. 3 della Costituzione che a sua volta si può dividere in eguaglianza formale e sostanziale. La prima, di cui al primo comma, secondo cui non si può distinguere in base ai parametri espressi, cioè non si può discriminare. La presenza di questa clausola antidiscriminatoria farebbe venire meno anche la possibilità di adottare misure legislative di favore per le categorie vulnerabili, che prevedono necessarie distinzioni. Per questo al comma due si identifica una eguaglianza sostanziale, dando l'eguale possibilità di esercitare un'eguaglianza di fatto. Principio lavorista[Torna su]
Disciplina del lavoro già menzionato all'art 1 Cost., si ritrova nell'articolo 4, come diritto al lavoro non disgiunto dal dovere, per concorrere al progresso materiale o spirituale della società. Principio di indivisibilità della Repubblica[Torna su]
Ex art. 5 della Costituzione. Mantiene integro il principio di sovranità unitaria e indivisibile come prerequisito dello stesso Stato. Principio autonomista[Torna su]
Sempre ex art. 5, l'amministrazione si distribuisce fra lo stato e gli enti regionali e locali rappresentativi delle comunità territoriali. Valorizzato dalla riforma del 2001, giungendo ad attribuire una competenza amministrativa generale si comuni perché enti più vicini agli interessi da soddisfare (secondo art. 118 Cost.) Principio laicità dello Stato[Torna su]
In realtà questo principio non è presente direttamente come disposizione costituzionale, ma la disciplina eterogenea del fenomeno religioso si rifà agli artt. 2-3, 7-8, 19-20 Cost. Affermando il principio per cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (anche se esiste un trattamento giuridico differenziato per la disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose cattolica/acattoliche). Principio dello Stato di cultura[Torna su]
Si afferma con questa disposizione (art. 9 Cost.) il cosiddetto Stato di cultura, richiamando gli artt 33 e 34 Cost, attribuendo a soggetti pubblici il compito di promuovere la cultura in senso lato. Principio di apertura alle norme internazionali[Torna su]
L'ordinamento giuridico nazionale si conforma (cioè si adatta automaticamente) alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (che consistono rectius in norme consuetudinarie e principi generali non di fonte pattizia per i quali è previsto sempre un atto di recepimento nazionale). L'obbligo di conformazione al diritto internazionale lo si rinviene oltre che nell'art. 10, poi anche all'art. 117 comma 1. Principio di limitazione della sovranità[Torna su]
Insieme alla rinuncia alla guerra, ex art. 11 Cost., si consentono limitazioni della sovranità necessarie per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni (preminente alla sovranità stessa). Fattispecie sufficientemente elastica che ha consentito l'ingresso dell'Italia nell'Onu e il processo di integrazione europea. Leggi anche: - Testo integrale della Costituzione - Testo dei principi fondamentali - Guida alla Costituzione italiana Riferimenti bibliografici: L. Mezzetti, Manuale breve di diritto costituzionale, Giuffrè, 2018 |
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