Data: 15/03/2019 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La legge Gelli, con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 590-sexies, ha arricchito il nostro ordinamento di una causa di non punibilità specifica per le ipotesi di responsabilità medica.

Con la sentenza numero 8115/2019 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ne ha chiarito i confini esatti di applicabilità.

Quando opera la causa di non punibilità del medico

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In particolare, i giudici hanno precisato che la causa di non punibilità di cui all'articolo 590-sexies:

  • si applica solo ai fatti che possono essere inquadrati nel paradigma dell'articolo 589 c.p. (omicidio colposo) o in quello dell'articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose);
  • opera solo se l'esercente la professione sanitaria ha individuato le linee guida adeguate al caso concreto e versa in colpa lieve da imperizia nell'attuazione delle relative raccomandazioni.

Quando non opera la causa di non punibilità del medico

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La causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli, invece, non si applica:

  • se l'esercente la professione sanitaria versa in colpa da imprudenza e da negligenza;
  • se l'atto sanitario non è stato governato da linee guida o da buone pratiche;
  • se il sanitario ha individuato e selezionato le linee guida o le buone pratiche ma queste risultano inadeguate con riferimento al caso concreto;
  • se il sanitario ha agito con imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

La vicenda

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Nel caso di specie, il giudice del merito non aveva tenuto conto di tali circostanze ma si era limitato a sussumere i fatti di causa all'interno della normativa introdotta dalla legge Gelli omettendo di valutare le problematiche relative alla natura giuridica e ai presupposti applicativi della causa di non punibilità determinata da imperizia di colui che esercita la professione sanitaria.

Dovrà quindi tornare a pronunciarsi sulla vicenda, che vede due medici imputati del reato di lesioni personali colpose in danno di un paziente, cagionate all'esito di un trattamento sanitario.


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