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Data: 16/03/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il 27 marzo entrerà in vigore il decreto che da attuazione alla cooperazione rafforzata sulla tutela brevettuale unitaria (n. 18/2019 sotto allegato). La giurisdizione sui brevetti unitari sarà affidata a un Tribunale unico che potrà giudicare sulle azioni intraprese per tutelare il brevetto da violazioni, contraffazioni. Il Tribunale potrà giudicare anche sulle azioni di revoca, accertamento, nullità e non violazione dei brevetti europei.
In Gazzetta il decreto che attua il brevetto unico europeo[Torna su]
Entra in vigore il 27 marzo il d.lgs. n. 18 del 19 febbraio 2019, che attua l'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per adeguare, coordinare raccordare la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira a dare attuazione a una cooperazione rafforzata nell'istituire una tutela brevettuale unitaria e alla creazione di un tribunale unificato dei brevetti (legge n. 214 del 3 novembre 2016.) Tutela unitaria del brevetto[Torna su]
Il decreto legislativo n. 18/2019 modifica il Codice della proprietà industriale (dlgs n. 30/2005) inserendo la tutela unitaria dei brevetti per tutti gli Stati, quindi Italia compresa, che prendono parte alla cooperazione rafforzata. In virtù del brevetto europeo a effetto unitario il titolare ha il diritto d'impedire che l'invenzione venga utilizzata direttamente e indirettamente. Il brevetto rilasciato per l'Italia e quello europeo a effetto unitario hanno efficacia a partire dalla data della menzione della concessione sul Bollettino UE dei brevetti. Giurisdizione unica[Torna su]
Novità anche in materia di giurisdizione Il tribunale unificato dei brevetti, unico per tutti i paesi aderenti, sarà competente in via esclusiva a giudicare sulle azioni intraprese in caso di violazione, revoca, accertamento, contraffazione, nullità e non violazione dei brevetti europei. La competenza del Tribunale riguarderà anche le azioni cautelari, provvisorie, risarcitorie e frutto di domande riconvenzionali. Regime transitorio[Torna su]
L'art. 1 del decreto si occupa di disciplinare il regime transitorio
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