Data: 16/03/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il 27 marzo entrer� in vigore il decreto che da attuazione alla cooperazione rafforzata sulla tutela brevettuale unitaria (n. 18/2019 sotto allegato). La giurisdizione sui brevetti unitari sar� affidata a un Tribunale unico che potr� giudicare sulle azioni intraprese per tutelare il brevetto da violazioni, contraffazioni. Il Tribunale potr� giudicare anche sulle azioni di revoca, accertamento, nullit� e non violazione dei brevetti europei.

In Gazzetta il decreto che attua il brevetto unico europeo

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Entra in vigore il 27 marzo il d.lgs. n. 18 del 19 febbraio 2019, che attua l'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per adeguare, coordinare raccordare la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira a dare attuazione a una cooperazione rafforzata nell'istituire una tutela brevettuale unitaria e alla creazione di un tribunale unificato dei brevetti (legge n. 214 del 3 novembre 2016.)

Tutela unitaria del brevetto

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Il decreto legislativo n. 18/2019 modifica il Codice della propriet� industriale (dlgs n. 30/2005) inserendo la tutela unitaria dei brevetti per tutti gli Stati, quindi Italia compresa, che prendono parte alla cooperazione rafforzata.

In virt� del brevetto europeo a effetto unitario il titolare ha il diritto d'impedire che l'invenzione venga utilizzata direttamente e indirettamente. Il brevetto rilasciato per l'Italia e quello europeo a effetto unitario hanno efficacia a partire dalla data della menzione della concessione sul Bollettino UE dei brevetti.

Giurisdizione unica

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Novit� anche in materia di giurisdizione Il tribunale unificato dei brevetti, unico per tutti i paesi aderenti, sar� competente in via esclusiva a giudicare sulle azioni intraprese in caso di violazione, revoca, accertamento, contraffazione, nullit� e non violazione dei brevetti europei.

La competenza del Tribunale riguarder� anche le azioni cautelari, provvisorie, risarcitorie e frutto di domande riconvenzionali.

Regime transitorio

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L'art. 1 del decreto si occupa di disciplinare il regime transitorio

  • delle cause relative al brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti;
  • " e su quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorit� giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo", stabilendo che le stesse devono essere decise conformemente alla legislazione italiana in materia.
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