Data: 16/03/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il 27 marzo entrerà in vigore il decreto che da attuazione alla cooperazione rafforzata sulla tutela brevettuale unitaria (n. 18/2019 sotto allegato). La giurisdizione sui brevetti unitari sarà affidata a un Tribunale unico che potrà giudicare sulle azioni intraprese per tutelare il brevetto da violazioni, contraffazioni. Il Tribunale potrà giudicare anche sulle azioni di revoca, accertamento, nullità e non violazione dei brevetti europei.

In Gazzetta il decreto che attua il brevetto unico europeo

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Entra in vigore il 27 marzo il d.lgs. n. 18 del 19 febbraio 2019, che attua l'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per adeguare, coordinare raccordare la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira a dare attuazione a una cooperazione rafforzata nell'istituire una tutela brevettuale unitaria e alla creazione di un tribunale unificato dei brevetti (legge n. 214 del 3 novembre 2016.)

Tutela unitaria del brevetto

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Il decreto legislativo n. 18/2019 modifica il Codice della proprietà industriale (dlgs n. 30/2005) inserendo la tutela unitaria dei brevetti per tutti gli Stati, quindi Italia compresa, che prendono parte alla cooperazione rafforzata.

In virtù del brevetto europeo a effetto unitario il titolare ha il diritto d'impedire che l'invenzione venga utilizzata direttamente e indirettamente. Il brevetto rilasciato per l'Italia e quello europeo a effetto unitario hanno efficacia a partire dalla data della menzione della concessione sul Bollettino UE dei brevetti.

Giurisdizione unica

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Novità anche in materia di giurisdizione Il tribunale unificato dei brevetti, unico per tutti i paesi aderenti, sarà competente in via esclusiva a giudicare sulle azioni intraprese in caso di violazione, revoca, accertamento, contraffazione, nullità e non violazione dei brevetti europei.

La competenza del Tribunale riguarderà anche le azioni cautelari, provvisorie, risarcitorie e frutto di domande riconvenzionali.

Regime transitorio

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L'art. 1 del decreto si occupa di disciplinare il regime transitorio

  • delle cause relative al brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti;
  • " e su quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo", stabilendo che le stesse devono essere decise conformemente alla legislazione italiana in materia.
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