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Data: 18/03/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica si configura un duplice ciclo causale, che di recente la Corte di cassazione ha analizzato con la sentenza numero 5487/2019 (qui sotto allegata).
L'evento dannoso e l'impossibilità di adempiere[Torna su]
Il primo ciclo causale è relativo all'evento dannoso e il relativo onere della prova in giudizio grava sul creditore/danneggiato che agisce per il risarcimento. Il secondo ciclo causale, invece, riguarda l'impossibilità di adempiere ed è il debitore danneggiante a doverlo provare. La prova di danneggiato e danneggiante[Torna su]
Di conseguenza, colui che assume di essere stato danneggiato da un trattamento (od omesso trattamento) medico sanitario deve dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'insorgenza di una patologia o il suo aggravamento e la condotta del sanitario. Quest'ultimo – asserito danneggiante – deve invece dimostrare che la prestazione è stata resa impossibile da una causa imprevedibile e inevitabile. La causa incognita[Torna su]
Tale ripartizione dell'onere della prova determina anche quale è il soggetto che si fa carico della causa incognita. Questa, infatti, resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso e resta a carico del convenuto in merito alla possibilità di adempiere. Di conseguenza, se l'istruttoria condotta nel corso del giudizio lascia incertezze circa la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze negative con riferimento all'onere della prova restano in capo all'attore nel primo caso e del convenuto nel secondo caso. |
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