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Data: 17/03/2019 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Appare illegittimo per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità, il provvedimento con cui Comune ha vietato in maniera assoluta l'ingresso agli animali sulle spiaggie destinate alla libera balneazione. L'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge. Lo ha affermato il TAR Lazio, prima sezione, nella sentenza n. 176/2019 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una Onlus contro l'ordinanza con cui il Dirigente del Comune nella parte in cui aveva vietato ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge del litorale durante la stagione balneare. Il casoIn particolare, l'ordinanza aveva vietato di "condurre e far permanere qualsiasi tipo d'animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio tutti i giorni" e per tutta la durata della stagione balneare, consentendo agli animali solo di accedere alle spiagge negli stabilimenti balneari, a pagamento, in cui i concessionari avessero creato per loro apposite zone. Una conclusione contestata dall'Associazione ricorrente secondo la quale l'ordinanza gravata avrebbe irragionevolmente imposto ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustificasse tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali sarebbero state necessarie per la tutela dell'igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti. Il TAR rammenta che il principio di proporzionalità impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi "inutili" sacrifici. Animali in spiaggia: illegittimo il divieto d'accesso assolutoLa scelta di vietare l'ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, spiega il Collegio, risulta irragionevole e illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia. In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014). Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, quindi, deve ritenersi che il divieto non sia sufficientemente controbilanciato da tale eventualità, non solo per la circostanza di creare una ingiustificata sperequazione tra cittadini ma anche in quanto affidato, come detto, alla mera facoltà del singolo concessionario. Il provvedimento impugnato va dunque annullato.
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