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Data: 31/03/2019 14:00:00 - Autore: Anna Di Cosmo Avv. Anna Di Cosmo - Capita di frequente che un sinistro non si verifichi per una sola causa, ma che entrambi i conducenti abbiano commesso delle violazioni e pertanto, in caso di controversia sia necessario graduare le rispettive responsabilità. La legge in questo caso stabilisce una presunzione, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente, quindi in misura del 50%, a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054 II comma cod. civ). Tuttavia, quando entrambi i conducenti cercano di attribuirsi la colpa a vicenda, sorge per il giudice la necessità di accertare e stabilire le rispettive responsabilità. In questo solco si colloca una interessante pronuncia di merito del Tribunale di Macerata (n. 2496/18 del 7.12.18).
La vicenda[Torna su] Il caso è quello classico dei veicoli incolonnati nel traffico: una moto accelera e intraprende il sorpasso delle auto incolonnate. Nel frattempo c'è un'auto, anch'essa incolonnata, che decide di evitare la coda e svoltare in una traversa posta sulla sinistra. Quando il veicolo è già in fase avanzata di manovra, la moto gli piomba addosso. Il motociclista aveva riportato lesioni alquanto gravi e sosteneva la colpa esclusiva dell'automobilista, il quale, a sua volta, sosteneva di avere ragione perché la moto procedeva a velocità molto elevata. Nel dirimere la controversia tra i due conducenti, il Foro maceratese si è pronunciato stabilendo sì la colpa prevalente dell'automobilista, ma riconoscendo un concorso colposo del motociclista nella misura di 1/3. Manovra di svolta: la giurisprudenza[Torna su] La pronuncia è interessante in quanto richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi sugli obblighi da osservare in fase di manovra di svolta, secondo cui la disciplina di cui all'art. 154 Codice della Strada è tale da comportare, per il soggetto che si sposta su di una corsia di marcia (o semicarreggiata) diversa da quella che sta percorrendo, il duplice onere di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, nonché di segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione. Quanto al primo obbligo, la verifica deve perdurare dall'inizio alla fine della manovra, in quanto, con particolare riguardo alla manovra di svolta a sinistra, questa determina una indiscutibile situazione di pericolo, che esige da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione (cfr. Cass. pen. 48266/17). Il conducente deve accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra (Cass. 6967/2011). Il Giudice di merito richiama anche il principio secondo cui la cd. "manovra di conversione" di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale "può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione" (Cass. 42493/2012). Principio di affidamento e imprevedibilità della condotta[Torna su] L'assolutezza di tale principio, pur non mitigata dal cd. principio di affidamento (sulla prudenza dell'altrui comportamento, nel senso che il danneggiante non diligente, imprudente o imperito risponde anche della altrui imprudenza), viene limitata dal principio di prevedibilità dell'altrui comportamento, nel senso che l'esclusione del principio di affidamento cessa nel caso di altrui condotta imprevedibile. Sotto tale aspetto la sentenza di merito offre interessanti spunti per la valutazione della elevata velocità dell'altro veicolo, ritenuta quanto meno non consona allo stato dei luoghi, dando risalto all'avvenuto formarsi di una colonna di auto, che, a detta del Giudice maceratese "lascia presumere anche al guidatore meno esperto l'esistenza di qualche impedimento alla circolazione, la mancata cognizione del quale non può che imporre particolare prudenza specie in fase di sorpasso della colonna di auto". Ulteriore elemento a sostegno della velocità non consona allo stato dei luoghi è stato ravvisato dal giudicante nella "incapacità del motociclista di arrestare la marcia del motoveicolo", in ciò dandosi rilievo sia al tipo di strada percorsa (una strada statale ampia, rettilinea e pianeggiante), sia all'orario diurno ed alle condizioni di tempo sereno, con asfalto quindi asciutto; ma soprattutto è stato ritenuto determinante che la manovra di svolta risultasse essere stata quasi completata dall'autovettura al momento dell'urto, trovandosi, infatti, in posizione trasversale sulla strada e con la parte anteriore già sulla traversa da imboccare. Per la riduzione di responsabilità del veicolo in svolta è stato dunque determinante un duplice profilo di imprevedibilità della condotta dell'altro veicolo, dato dalla manovra di sorpasso di una colonna di auto e dalla velocità non commisurata alla circolazione del momento. Avv. Anna Di Cosmo dicosmo@studiolegaleborgiani.it
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