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Data: 18/03/2019 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Solo se il pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi avviene nelle forme previste dall'art 521 bis cpc la Polizia che rinviene in circolazione un mezzo pignorato è tenuto a consegnarlo all'Istituto Vendite Giudiziarie. A precisarlo la circolare n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del 28 febbraio 2019 del Ministero degli Interni (sotto allegata). Il pignoramento art 521 bis cpc è alternativo a quello previsto dall'art 518 cpcLa circolare n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del 28 febbraio 2019 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno interviene per fare chiarezza sui compiti spettanti all'Istituto vendite giudiziarie dopo la consegna del veicolo pignorato dalle forze di Polizia. L'atto amministrativo precisa che, dopo le modifiche apportate dal dl n. 83/2015, il nuovo pignoramento previsto dall'art 521 bis cpc non è l'unica procedura che viene attivata quando oggetto del pignoramento è un veicolo, un motoveicolo o un rimorchio. Esso deve essere considerato come uno strumento alternativo a quello previsto dall'art 518 cpc. La scelta tra i due strumenti spetta al creditore. Ne consegue che, solo i veicoli per i quali è stato avviato il procedimento semplificato previsto dall'art 521 bis cpc devono essere consegnati dagli organi di Polizia all'Istituto Vendite Giudiziarie. Nel momento in cui quindi gli organi di Polizia rinvengono un veicolo pignorato in circolazione devono verificare quale, tra le due procedure, è stata avviata, consultando il PRA o l'IVG competente, prima di consegnarli per la vendita. La circolare precisa inoltre che, se è stato avviato il procedimento di pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di cui all'art 521 bis cpc, all'IVG non compete, a sue spese, la consegna del bene al creditore, ma solo:
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